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Nuova nota del Ministero dell’istruzione che aggiorna le indicazioni operative per le scuole alla luce del nuovo DPCM dell’8 marzo

È stata pubblicata la nuova nota 279 del 8 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione a firma dei capi di Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Dott. Marco BRUSCHI e Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali (Dott.ssa Giovanna BODA) che aggiorna le indicazioni operative per le scuole alla luce del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2020.
La nota è rivolta agli Uffici Scolastici Regionali, ai dirigenti scolastici ed è stata inviata, per conoscenza, alle Organizzazioni Sindacali.

Di seguito le indicazioni più rilevanti:

1) Spostamenti. Per quanto attiene il personale fuori dalle sedi di servizio nelle aree indicate dall’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, si rinvia a quanto disposto all’articolo 1, c. 1 lettera a) del DPCM 8 marzo 2020, il quale autorizza “gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative”. Non esiste, infatti, alcun divieto di ingresso e/o uscita dalle aree indicate dall’articolo 1 del DPCM. Recarsi sul posto di lavoro costituisce esigenza di servizio, da comprovarsi anche con una semplice dichiarazione resa in caso di controllo. Sono invece da evitare gli spostamenti non necessari. Restano altresì ferme le possibilità di stabilire forme di lavoro agile, secondo quanto indicato nella Nota 6 marzo 2020, n. 278

2) Supplenze. Per quanto attiene la particolare tipologia, si sottolinea l’atipicità della “sospensione delle attività didattiche in presenza” e la contestuale attivazione di forme di didattica a distanza, che vedono già l’impegno del personale docente con supplenza breve e temporanea. Nel caso di assenze dei docenti titolari nel corso della sospensione delle attività didattiche in presenza, dunque, i dirigenti scolastici si avvalgono dei supplenti, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di garantire la didattica a distanza.

3) Incontri collegiali. Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020. Si raccomanda di valutare attentamente l’opportunità di mantenere impegni collegiali precedentemente calendarizzati, riducendo allo stretto necessario gli incontri organizzati in via telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior tempo possibile per lo sviluppo della didattica a distanza.

4) Docenti e presenza nelle istituzioni scolastiche. Per quanto concerne il personale docente, la presenza nelle istituzioni scolastiche è strettamente correlata alle eventuali esigenze connesse alla attività didattica a distanza. Parimenti si adottano le stesse misure per quei profili Ata la cui prestazione non è esercitabile a distanza.

5) Lavoro a distanza: I dirigenti scolastici organizzano le attività necessarie concernenti l’amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza, secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278.

6) Didattica a distanza: Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, spiega la nota, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. Le strutture del Ministero sono a disposizione per il necessario aiuto. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile, prosegue il documento. Il Ministero consiglia comunque di evitare, soprattutto nella Scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, sottolinea la nota per le scuole, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza.
Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.

7) Collaboratori scolastici: considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l’emergenza in atto e anche la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone, il dirigente scolastico, constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi. Saranno previste turnazioni che terranno conto delle condizioni di salute del personale, della cura dei figli (anche a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e Scuola dell’infanzia), delle condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio.

8) Segreterie: le attività di consulenza vanno svolte in modalità telefonica o on-line e il ricevimento ai casi indifferibili, autorizzati dal dirigente preposto alla struttura, con le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti.

Nota 279 del 8 marzo 2020

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