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Norme per la conclusione dell’anno scolastico: bozza del decreto al vaglio del Consiglio dei Ministri

Tra le misure previste nella bozza del Decreto Legge che sarà portato al vaglio del Consiglio dei Ministri vi sono importanti misure che riguardano la conclusione dell’anno scolastico.  Nel decreto infatti si parla di didattica a distanza, viaggi di istruzione e di possibili modifiche alle modalità di valutazione degli studenti. 

DIDATTICA A DISTANZA
La bozza prevede che, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. In questo modo si cerca di regolamentare della didattica a distanza per la quale manca copertura legale e diversi dubbi si erano sollevati circa l’obbligatorietà della DAD per i docenti.

VIAGGI DI ISTRUZIONE
Il decreto conferma inoltre la sospensione dei viaggi di istruzione per tutto l’anno scolastico 2019/2020 nonché delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. In pratica si prescinde dallo svolgimento delle prove INVALSI nonché dalle ore dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro) come requisito di ammissione all’esame di stato.

Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento costituiscono comunque parte del colloquio finale.

CANDIDATI ESTERNI
I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari al termine dell’emergenza epidemiologica e sostengono l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 11, del decreto legislativo 62/2017. 

MISURE STRAORDINARIE PER LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI
Ove necessario per il protrarsi dello stato di emergenza, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione possono essere adottate, esclusivamente per l’anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli studenti e delle studentesse e sugli esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione, per assicurarne il regolare svolgimento.
A tal proposito occorre distinguere due diversi scenari:

  • Rientro a scuola e ripresa delle attività didattiche entro il 18 maggio 2020
  • Non rientro a scuola entro il 18 maggio 2020

SE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE RIPRENDONO ENTRO IL 18 MAGGIO
In particolare, n
ell’ipotesi in cui l’attività didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento degli esami in presenza, è possibile prevedere la definizione delle modalità dell’eventuale recupero degli apprendimenti per gli alunni delle classi intermedie delle istituzioni scolastiche di tutti i cicli di istruzione, relativi all’anno scolastico 2019/2020, nel corso dell’anno scolastico successivo a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria.

  • È possibile derogare ai requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti di cui al precedente periodo (In particolare è possibile derogare alle norme che disciplinano il monte ore e i requisiti, in termini di votazioni, necessari per l’ammissione alla classe successiva).
  • È possibile derogare le norme che regolano le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l’eliminazione di una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale o la sostituzione dell’esame di Stato con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, con specifiche disposizione per i candidati privatisti, salvaguardando l’omogeneità di svolgimento rispetto all’esame dei candidati interni.
  • È possibile derogare le norme le norme che regolano l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno. Inoltre è possibile derogare alle norme che regolano le prove, il colloquio ed i relativi punteggi dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche in concreto svolte nel corso dell’anno scolastico.

SE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE NON RIPRENDONO ENTRO IL 18 MAGGIO
Nell’ipotesi in cui l’attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, oltre alle misure suddette, si potrà anche:

  • prevedere che la valutazione degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, avvenga anche in modalità telematiche;
  • prevedere per l’esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, l’eliminazione delle prove scritte di esame e la sostituzione con un unico colloquio, stabilendone contenuti, modalità e punteggio e specifiche previsioni per i candidati esterni;
  • prevedere la revisione dei criteri di attribuzione dell’eccellenza e del relativo premio nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente

Vedi la bozza

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