lunedì, Febbraio 10, 2025
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Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dalle attività di lezione private e ripetizioni

La Legge di bilancio 2019 ha introdotto l’imposta sostitutiva sui compensi derivanti dalle attività di lezione private e ripetizioni.

Infatti, l’art. 1, comma 13, della suddetta legge ha previsto che:

a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15 per cento, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari”.

I docenti di ogni ordine e grado di scuola, possono svolgere lezioni private e ripetizione usufruendo di un regime agevolato: su tali redditi si applicata un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle addizionali comunali e regionali pari al 15%. In questo modo questi redditi non vengono cumulati con gli ulteriori redditi da lavoro dipendente o di ogni altra natura (redditi di capitali, redditi da fabbricati, ecc.) e non saranno quindi gravati da un’aliquota progressiva più elevata. Resta salva la possibilità di optare per il regime ordinario mediante comunicazione da effettuarsi con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta cui si riferisce la scelta operata.

L’imposta sostitutiva deve essere versata, in acconto e a saldo, seguendo le disposizioni stabilite per il pagamento in acconto e a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, alla cui disciplina occorre fare riferimento. 
I redditi soggetti a imposta sostitutiva rilevano, invece, ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) in quanto, in mancanza di una previsione normativa che ne escluda espressamente la rilevanza, restano applicabili le regole generali in base alle quali il reddito rilevante ai fini ISEE è ottenuto sommando anche i redditi assoggettati a imposta sostitutiva.


MODALITÀ DI SVOLGIMENTO – DIVIETI
I docenti che svolgono attività d’insegnamento a titolo privato, devono comunicare alla propria amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra professionale d’insegnamento ai fini della verifica di eventuali incompatibilità. Secondo quanto disposto dall’art. 508 comma 2 del Testo Unico comparto scuola, il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
Secondo quanto disposto dall’art. 508 del Testo Unico comparto scuola, al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto

Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l’assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale. 

Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.

 

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO A FAVORE DI ISTITUTI PRIVATI
Come suggerisce la norma in esame, l’attività d’insegnamento oggetto di lavoro accessorio non può essere svolta a favore di scuole o istituti privati, dal momento che le stesse si pongono quale via parallela e non supplementare al ciclo di studi ordinario.  Né, a parere della DPL Modena (si veda a tal riguardo il documento della Direzione territoriale del lavoro di Modena), sarebbe plausibile una prestazione resa a favore di istituti che si occupano del recupero anni scolastici e di preparazione di esami universitari poiché ciò implicherebbe comunque il pieno inserimento del prestatore nel ciclo produttivo di una impresa. Pertanto, l’attività d’insegnamento di cui si tratta, può essere svolta sì da qualsiasi soggetto, ma sempre a favore di persone fisiche, in chiave di ausilio o integrazione di un ordinario ciclo di studi.

Vademecum DPL Modena
Vedi la Legge di Bilancio 2019
Vedi la Circolare 8 del 10 aprile 2019
Vedi la Risoluzione 43 del 12 aprile 2019

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