LE SCUOLE REGIONALI SICILIANE
Le scuole regionali Siciliane sono sei istituti, di cui cinque Istituti d’Arte ed un Istituto Tecnico per le Attività Sociali, comprendenti, anche, due sezioni di Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato per Ciechi con sede in Palermo e Catania.
Tali Istituti sono a totale carico della Regione Siciliana, sia per quanto concerne le spese di funzionamento didattico, che per quanto riguarda le spese di personale. Quest’ultimo viene reclutato ed amministrato dal Dipartimento Istruzione, che si avvale dell’Ufficio Scolastico Regionale, secondo norme del tutto analoghe a quelle in vigore per il corrispondente personale direttivo, docente e non docente degli istituti statali.
LO STATUS DI SCUOLE PAREGGIATE
L’istituto del pareggiamento, previsto dall’art. 356 del Testo Unico comparto scuola, si riferisce a quelle scuole secondarie tenute da enti pubblici o enti ecclesiastici e rappresenta la forma più perfetta di equiparazione alla scuola pubblica. Per ottenere il pareggiamento, oltre ai requisiti previsti per il riconoscimento legale, sono prescritte ulteriori condizioni relative al numero e il tipo di cattedre (devono essere uguali a quello delle corrispondenti scuole statali), nonché alla nomina, requisiti e trattamento economico dei docenti.
In particolare, la nomina dei docenti deve avvenire sulla base di concorso pubblico o comunque utilizzando criteri analoghi a quelli previsti per le scuole statali e il trattamento economico iniziale deve essere pari a quello delle scuole statali corrispondenti.
LA NATURA GIURIDICA DELLE SCUOLE REGIONALI SICILIANE
Le scuole in questione sono stati istituiti con leggi regionali n. 36/1951 e n. 42/1954 e con decreti del 1968/1969 (D.A. 1366 del 2 settembre 1969) emanati dall’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana, hanno ottenuto lo status di “pareggiamento” divenendo a tutti gli effetti scuole pubbliche regionali identiche a quelle statali.
La legge regionale del 05/09/90, n° 34 e successive modifiche e integrazioni, ha previsto il riordino degli Istituti Regionali Pareggiati. In particolare, con decorrenza dall’anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, gli incarichi di presidenza e le supplenze annuali del personale insegnante e di quello non insegnante negli istituti e scuole di cui all’articolo 1 sono conferiti sulla base di graduatorie regionali compilate ogni biennio.
La legge 10/03/2000 n° 62 (art. 1 c. 2) che ha consentito l’attribuzione agli Istituti Regionali, già pareggiati, lo status di “scuola paritaria”.
A seguito della Legge 10/03/2000 n. 62, a decorrere dall’anno scolastico 2001/2002 le suddette scuole sono state riconosciute scuole paritarie con i seguenti provvedimenti :
- D.A. 28 del 05/02/2002 – Liceo artistico regionale “Renato Guttuso” – Bagheria;
- D.A. 29 del 05/02/2002 – Liceo artistico regionale “L. e M. Cascio” – Enna;
- D.A. 30 del 05/02/2002 – Liceo artistico regionale “Raffaele Libertini” – Grammichele;
- D.A. 33 del 05/02/2002 – Liceo artistico regionale “Don Gaspare Morello” – Mazara del
Vallo; - D.A. 32 del 05/02/2002 – Liceo regionale “C. M. Esposito” – Santo Stefano di Camastra;
- D.A. 33 del 05/02/2002 e D.D.G. 7450 del 18/12/2018 – Istituto Regionale di Istruzione Secondaria Superiore “Francesca Morvillo” di Catania
Ai sensi della Legge 03/02/2006 n. 27 art. 1-bis. comma 6:
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono essere rilasciati nuove autorizzazioni, riconoscimenti legali o pareggiamenti, secondo le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della parità di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di studio già attivati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare fino al loro completamento”.
Pertanto, le suddette scuole regionali, avendo ottenuto la parità scolastica a decorrere dall’anno scolastico 2001/2002 non sono più scuole pareggiate, ma scuole paritarie.
Pertanto il servizio svolto in queste scuole a partire dal 2001/2001 va considerato come svolto nelle scuole “paritarie”, mentre quello svolto in precedenza va considerato come svolto nelle scuole “pareggiate”.
LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO NELLE SCUOLE PAREGGIATE AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
La distinzione fra scuole “pareggiate” e scuole “paritarie” è molto rilevante sia ai fini della ricostruzione di carriera che ai fini della mobilità.
Infatti, l’art. 485 del Testo Unico comparto scuola prevede che:
Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.”
Pertanto il servizio di preruolo prestato nelle scuole pareggiate è riconosciuto come servizio di ruolo con gli stessi limiti e gli stessi criteri previsti per il servizio prestato nella scuola statale.
Si badi che lo stesso non vale per quanto riguarda le scuole paritarie, per le quali il servizio non di ruolo non viene valutato ai fini della ricostruzione di carriera.
LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO NELLE SCUOLE PAREGGIATE AI FINI DELLA MOBILITÀ
Come dispone il CCNI mobilità 2025\2028 il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.
Al contrario, è fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole secondarie pareggiate ai sensi dell’art. 360 del T.U.


