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Le scuole italiane all’estero: reclutamento dei docenti

LE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO
La rete delle istituzioni scolastiche all’estero costituisce una risorsa per la promozione della lingua e cultura italiana, nonché per il mantenimento dell’identità culturale dei figli dei connazionali e dei cittadini di origine italiana. Presenti in tutto il mondo, le scuole italiane rappresentano uno strumento di diffusione di idee, progetti, iniziative, in raccordo con Ambasciate e Consolati e con le priorità della politica estera italiana. Le scuole italiane, infine, sono spesso un punto di riferimento nei Paesi in cui operano, potendo produrre per l’Italia ritorni di lunga durata in tutti i settori: culturale, politico ed economico.

La rete delle scuole italiane all’estero (infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado) comprende:

  • 8 istituti statali omnicomprensivi con sede ad Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi e Zurigo;
  • 43 scuole italiane paritarie, la maggior parte delle quali è costituita da istituti omnicomprensivi, presenti in tutte le aree geografiche nel mondo: Europa, Africa-subsahariana, Mediterraneo e Medio Oriente, Americhe, Asia e Oceania;
  • 7 sezioni italiane presso scuole europee: 3 a Bruxelles ed 1 a Lussemburgo, Francoforte, Monaco di Baviera e Varese;
  • 79 sezioni italiane presso scuole straniere, bilingui o internazionali, di cui 63 in Unione Europea, 13 in Paesi non UE, 1 nelle Americhe e 2 in Asia e Oceania;
  • 2  scuole non paritarie con sedi a Smirne e Basilea.

A tale rete si affiancano le iniziative per la lingua e la cultura italiana all’estero, ex art. 10 del D. Lgs. 64/2017, ed i lettorati d’italiano presso le Università straniere.

Circa 30.000 alunni frequentano queste scuole: la presenza di studenti stranieri è molto elevata.

REQUISITI DEL PERSONALE DA DESTINARE ALL’ESTERO
Secondo il D. Lgs. n. 64 del 13 aprile 2017, per garantire l’identità culturale dei percorsi di istruzione dell’ordinamento scolastico italiano in una dimensione internazionale, nonché per assicurare la qualità del sistema della formazione italiana nel mondo, il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, con decreto adottato di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, individua i requisiti culturali e professionali fondamentali dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all’estero.

Il personale da destinare all’estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all’estero. 

Il personale è selezionato dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca sulla base di un bando emanato sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il bando disciplina:

  1. le procedure, i requisiti e i criteri oggettivi per la selezione del personale in possesso del profilo professionale richiesto, in modo da garantire la massima pubblicità e trasparenza in ogni fase della selezione;
  2. le lingue richieste per i Paesi di destinazione e i relativi livelli di certificazione;
  3. i titoli culturali, professionali e di servizio valutabili, pertinenti alle funzioni da svolgere all’estero. Sono valutati, quali titoli di preferenza, i titoli rilasciati da università o da altri istituti di formazione superiore equiparati, sia italiani sia stranieri, previo riconoscimento, che sono stati conseguiti in un corso che contempli almeno 60 crediti formativi universitari ovvero almeno un anno accademico svolto, in particolare, nell’ambito delle discipline dell’interculturalità e dell’insegnamento dell’italiano come lingua seconda o lingua straniera;
  4. le modalità di svolgimento, eventualmente anche telematiche e comunque al di fuori dell’orario delle lezioni, di un colloquio obbligatorio comprensivo dell’accertamento linguistico.

DURATA DEL SERVIZIO ALL’ESTERO
La permanenza all’estero non può essere superiore, nell’arco dell’intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l’effettiva assunzione in servizio all’estero. I due periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.

Il personale di cui al presente capo può essere destinato all’estero se assicura una permanenza in servizio all’estero per sei anni scolastici. Se il personale rientra in Italia prima del sessennio a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio.

RIENTRO IN ITALIA
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può far cessare in qualsiasi momento il servizio all’estero per ragioni di servizio o per incompatibilità di permanenza nella sede. Se le ragioni di servizio attengono alle esigenze del sistema scolastico nazionale o agli esiti negativi della valutazione di cui all’articolo 16 comma 1, lettere c) e d), la cessazione è disposta dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Al rientro in Italia, il personale docente è riassegnato all’ambito territoriale che ricomprende l’istituzione scolastica di ultima titolarità.

Il personale amministrativo è riassegnato alla scuola di ultima titolarità o, in subordine, ad altra scuola della medesima provincia secondo le ordinarie procedure di mobilità della categoria. Il personale dirigente scolastico è riassegnato alla scuola di ultima titolarità o, in subordine, ad altra scuola della medesima regione a cura del dirigente preposto al relativo ufficio scolastico regionale.

DOCENTI A CONTRATTO LOCALE
Nelle scuole statali all’estero possono essere affidati a personale straniero o italiano, residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni locali, gli insegnamenti obbligatori in base alla normativa locale e non previsti nell’ordinamento scolastico italiano, nonché le attività di potenziamento dell’offerta formativa che non possano essere coperte con docenti con contratto a tempo indeterminato.

Nelle scuole statali all’estero un numero limitato di insegnamenti obbligatori nell’ordinamento italiano può essere affidato a personale italiano o straniero, residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana e avente una conoscenza certificata della lingua italiana con finalità didattiche a livello avanzato secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, sono stabiliti, avendo riguardo alle specificità dei contesti locali e delle discipline caratterizzanti i diversi indirizzi di studio, gli insegnamenti ai quali in ciascuna scuola si applicano le disposizioni del presente comma, nonché i criteri e le procedure di selezione e di assunzione del personale interessato.

AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE 2019
Per quanto riguarda i docenti con contratto a tempo indeterminato (docenti di ruolo), con il decreto 1084 del 15 luglio 2019 sono state approvate le graduatorie della Selezione del personale docente e ATA da destinare all’estero. Le graduatorie, distinte per area linguistica, per tipologia di istituzione e per codice funzione.

Le predette graduatorie hanno validità di sei anni (salvo proroghe) e, in ogni caso, fino all’approvazione delle graduatorie successive, in applicazione dell’articolo 9, comma 2, del decreto dipartimentale Miur del 20 dicembre 2018, n. 2021. 

SUPPLENZE NELLE SCUOLE ESTERE
Il conferimento delle supplenze nelle scuole estere sui posti del contingente Statale è disciplinato dal decreto Ministeriale 4171 del 03 agosto 2012. Per l’attribuzione delle supplenze si utilizzano le graduatorie costituite ai sensi delle relative disposizioni emanate dal Ministero degli Affari Esteri, graduatorie che di norma hanno validità triennale (salvo proroghe).

Nelle scuole statali italiane all’estero, per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedra, si dà luogo all’attribuzione delle stesse ai docenti in servizio nella scuola, con il loro consenso, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali disciplinate ai sensi dell’art. 107 Capo X del CCNL 27/11/07.

Le graduatorie valide per il triennio 2012\2015, con il decreto 3643 del 28 maggio 2015, sono state prorogate inizialmente fino fino al 31 agosto 2016.

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 64 del 13 aprile 2017 e la possibilità da parte delle scuole estere di stipulare contratti con   personale straniero o italiano, residente nel paese ospitante da almeno un anno (docenti a contratto locale) le graduatorie per il conferimento delle supplenze sono venute meno. Pertanto, per il posti che non possono essere coperti con docenti a tempo indeterminato, le scuole faranno ricorso a contratti con docenti locali mediante la pubblicazione di apposito avviso di reclutamento.

D. M. n. 1615 del 4 settembre 2017 – Criteri e modalità di reclutamento dei docenti a contratto locale da parte delle scuole statali all’estero
D. Lgs. n. 64 del 13 aprile 2017 – Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107
decreto Ministeriale 4171 del 03 agosto 2012
Decreto proroga graduatorie supplenti fino al 2016 

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