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martedì, Gennaio 14, 2025
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Le dimissioni dal servizio nella scuola

La regola generale vigente in materia scolastica permette al personale della scuola di rassegnare le dimissioni anche in corso d’anno, ma con decorrenza solo dal 1° settembre dell’anno successivo, come prevede l’art. 1, comma 1, del DPR 28/4/1998, n. 351.

I collocamenti a riposo a domanda per compimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento e le dimissioni dall’impiego del personale del comparto “Scuola” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall’inizio dell’anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata.

Annualmente il MIUR stabilisce il termine entro il quale il predetto personale può presentare, ovvero ritirare, la domanda di dimissioni dall’impiego, la quale diviene efficace a decorrere dalla data del 01 settembre successivo alla sua presentazione. Nel frattempo il dipendente deve prestare regolare servizio (DPR n. 351 del 1998, articolo 1, comma 2).

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è stabilito il termine entro il quale, annualmente, il personale di cui al comma 1 può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo o di dimissioni“.

PRIVATIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO E PREAVVISO
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, il rapporto di pubblico impiego è stato privatizzato e regolato dalle norme del codice civile e dalle leggi civili sul lavoro, nonché dalle norme sul pubblico impiego solo in quanto non espressamente abrogate e non incompatibili.

Pertanto, le dimissioni del lavoratore costituiscono un negozio unilaterale ricettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui vengano a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo di accettarle, sicché non necessitano più, per divenire efficaci, di un provvedimento di accettazione da parte della pubblica amministrazione (Si veda la sentenza della Corte di Cassazione n. 3267 del 2009).

Tuttavia, sempre secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 2795/2015), “In caso di dimissioni di dipendenti di scuola pubblica, il principio secondo il quale l’atto di recesso unilaterale è idoneo a determinare la risoluzione del rapporto, a prescindere dall’accettazione del datore di lavoro, va contemperato con le esigenze di natura organizzativa collegate al buon andamento dell’attività scolastica, che impongono che i termini per la presentazione delle domande siano individuati dalla normativa di riferimento, e che, ai sensi dell’art. 10 del d.l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, ne individuano la decorrenza dal 1 settembre di ogni anno”.

Quindi, secondo la suprema Corte i docenti dovranno  presentare le dimissioni entro il termine fissato ogni anno dal MIUR (la finestra temporale, è la stessa di quella prevista per la presentazione delle domande di pensionamento che solitamente verso dicembre) e tali dimissioni avranno decorrenza a partire dal 1 settembre dello stesso anno. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo, avranno effetto dal 1° settembre dell’anno solare successivo al suddetto termine (si badi, non il 1° settembre dell’anno scolastico successivo ma dell’anno solare successivo).

DIMISSIONI PRESENTATE DOPO IL TERMINE FISSATO DAL MIUR
Secondo la Deliberazione N. 1/2018  della Corte dei Conti, Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, i termini previsti dai decreti ministeriali che ogni anno stabiliscono l’efficacia delle dimissioni del personale del comparto scolastico sono posti a tutela esclusiva degli interessi della Pubblica Amministrazione, che li può disattendere in caso di eccezionali, specifiche e comprovate esigenze di garanzia del buon andamento del servizio in termini di efficienza ed economicità dello stesso. 

Ciò significa che, in ipotesi eccezionali l’Amministrazione Scolastica ben potrebbe ritenere valide ed efficaci le dimissioni rassegnate in corso d’anno, ma dopo il termine fissato dal MIUR, ma sempre con decorrenza dal primo settembre dell’anno scolastico successivo.

DIMISSIONI IMMEDIATE DECADENZA O LICENZIAMENTO
Cosa succede però nel caso in cui il dipendente manifesti la volontà di pervenire alla risoluzione del rapporto con decorrenza immediata senza attendere la data del primo di settembre? Sul punto va evidenziato che manca una posizione univoca e i vari uffici periferici del MIUR hanno fornito interpretazioni differenti. 

Da un lato vi è chi ritiene che trovi applicazione l’istituto del licenziamento disciplinare. Infatti, l’Istituto della decadenza dall’impiego disciplinato dall’art. 127 del D.P.R. n. 3/1957 non sarebbe più applicabile a seguito della “privatizzazione” del pubblico impiego e dell’entrata in vigore del D.lvo 150/2009 che ha introdotto l’art. 55 quater, il quale prevede l’irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso nei seguenti casi:

  • Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiori a tre nell’arco di un biennio;
  • Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiori a sette negli ultimi dieci anni;
  • Mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’Amministrazione.

In caso di assenza ingiustificata, il Dirigente Scolastico dovrà diffidare il dipendente a riprendere immediatamente il servizio, avvertendolo delle conseguenze connesse alla rinuncia del periodo di preavviso. Se, a seguito di ciò, il dipendente non riprenda effettivamente il servizio, il Dirigente Scolastico non dovrà avviare il procedimento finalizzato alla decadenza dall’impiego del personale della scuola previsto dall’art. 127 del DPR n. 3/1957 ma dovrà trasmettere all’Ufficio provvedimenti disciplinari incardinato presso l’Ambito Territoriale di riferimento, entro il termine di 5 giorni dalla notizia del fatto, una circostanziata relazione illustrativa, corredata dalla documentazione del caso, così come prescritto dall’art. 55 bis, comma 3 del D. lgs 165/2001. Ai sensi della medesima disposizione normativa appena citata, la richiesta di attivazione del procedimento disciplinare dovrà essere contestualmente comunicata anche al dipendente interessato. In questo senso si vedano le note dell’USP di Bari e degli USR Piemonte e Sardegna.

Di diverso avviso è l’Ufficio Legale del Contenzioso USR Umbria, secondo cui appare chiaro come l’istituto della decadenza, implicitamente abrogato per le assenze prive di valida giustificazione, rimanga valido in caso di dimissioni volontarie del lavoratore con rinuncia di preavviso. La decadenza è disciplinata dall’art. 127 lettera c) del DPR n. 3 del 10/01/1957 al quale fa espresso riferimento e rinvio l’art. 511 del D.Lgs. n. 297/1994.

Quindi, il Dirigente scolastico, dovrà diffidare il dipendente a riprendere immediatamente il servizio, avvertendolo delle conseguenze alla rinuncia del periodo di preavviso. La diffida costituisce un’ancora di salvataggio a disposizione dell’interessato per non farlo incorrere nella decadenza automatica per semplice decorso di quindici giorni di assenza ingiustificata. Se, a seguito di ciò, il dipendente non riprenda effettivo servizio, il DS dovrà attivare il procedimento di decadenza.

Art. 127 lettera c) del DPR n. 3 del 10/01/1957

il dipendente incorre nella decadenza dall’impiego quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli ovvero rimanga assente dall’ufficio per un periodo non inferiore a 15 giorni“.

A prescindere dalle sanzioni previste (decadenza o licenziamento disciplinare) resta il fatto che, il docente che intende lasciare la scuola prima della fine dell’anno scolastico, può di fatto farlo pur subendo le relative conseguenze. Tuttavia la decadenza e il licenziamento disciplinare rappresentano due istituti differenti che comportano delle procedure e degli effetti differenti che vanno accuratamente valutati.

DIMISSIONI CON EFFETTO IMMEDIATO E PREAVVISO
Secondo il parere dell’USR Umbria (che però non trova conferme nelle note degli altri uffici scolastici), alla luce della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, anche nel caso in cui l’interruzione del rapporto di lavoro derivi dalla volontà del dipendente è necessario prevedere un termine di preavviso. Infatti, l’art. 2118 del Codice Civile prevede che:

ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nei termini e nei modi stabiliti [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità”.

L’art. 23 del CCNL comparto scuola prevede un termine di preavviso variabile a seconda dell’anzianità di servizio:

  • 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
  • 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
  • 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.

Pertanto il docente potrebbe validamente manifestare la volontà di recedere dal contratto con effetto immediato, andando però incontro alle connesse conseguenze economiche (indennità sostitutiva) previste dall’art. 23 del CCNL comparto scuola. Ne deriva che, qualora invece il dipendente rispetti il suddetto termine di preavviso non dovrebbe incorrere in nessuna sanzione, nemmeno qualora le dimissioni vengano presentate dopo il termine stabilito annualmente dal MIUR per la presentazione delle domande di dimissioni.

Questa interpretazione, tuttavia, contrasta con quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 12 febbraio 2015 n. 2795 laddove si afferma che le dimissioni nel caso dei docenti decorrono pur sempre dal 1 settembre di ogni anno.

CONSEGUENZE PER IL DOCENTE
Da quanto detto emerge che il docente che non rispetti i termini sopra indicati (presentazione della domanda di dimissione entro il termine indicato annualmente dal MIUR e decorrenza delle dimissioni dal 1° settembre successivo) rischia di incorrere nella sanzione della decadenza o del licenziamento disciplinare. Si tratta di due diversi istituti che potrebbero, in situazioni particolari, precludere la partecipazione a concorsi o lo svolgimento di talune attività lavorative. Alcuni bandi, infatti, precludono la partecipazione a coloro che sono stati licenziati dalla pubblica amministrazione.

Inoltre, qualora non venga rispettato nemmeno il termine di preavviso previsto dall’art. 23 del CCNL si rischia di incorrere nella sanzione economica per mancato preavviso prevista dall’art. 23 del CCNL comparto scuola.

NOTA 15099 del 26 ottobre 2015 Ufficio Legale del Contenzioso USR Umbria
NOTA USP Bari 3 novembre 2014
NOTA USR Sardegna 14663 del 15/12/2015
NOTA USR Piemonte 0007364 del 8 settembre 2014
Deliberazione N. 1/2018 della Corte dei Conti
Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza 12 febbraio 2015 n. 2795
Collana Aran Occasional Paper

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