L’area professionalizzante, o Terza Area, è stata introdotta dal “Progetto ’92” che, all’inizio degli anni Novanta, ha riformato l’ordinamento degli istituti professionali, incentivando la realizzazione di itinerari didattici sperimentali e favorendo la cooperazione tra formazione professionale, sistema dell’istruzione secondaria superiore e mondo del lavoro. Il D.M. 24/7/1992 suddivideva il percorso scolastico in tre aree: area di insegnamenti comuni a tutti i corsi, area di insegnamenti di indirizzo, area professionalizzante.
Dal punto di vista pratico, la Terza Area si concretizzava in un percorso formativo biennale rivolto agli studenti del quarto e quinto anno degli istituti professionali, articolato in 300 ore annue (180 ore di lezioni frontali e 120 ore di stage), in cui allo studente veniva data l’opportunità di acquisire con gradualità nozioni tecniche e operative strettamente legate alle realtà lavorative in cui si sarebbe trovato ad operare al termine del corso di studi.
Nel 2005 venne definitivamente abolita la dicitura “terza area professionalizzante” e per tutti gli ordinamenti scolastici è stata introdotta la definizione di “alternanza scuola lavoro”, oggi “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.
LA TERZA AREA
Si trattava quindi di corsi curricolari che venivano svolti presso gli Istituti professionali, in orario scolastico e/o extra scolastico con l’obiettivo di:
- Far acquisire un sapere tecnico-professionale, spendibile sul mercato del lavoro;
- Fornire elementi di cultura professionale con finalità essenzialmente formative e competenze certificabili.
DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
I corsi avevano una durata biennale e si articolavano in un biennio di durata biennale di 600 ore totali (180 ore di lezione in Quarta e 180 di lezione + 240 di Stage). Questi corsi sono anche chiamati di 2° livello.
L’accesso al Diploma di maturità era condizionato dall’aver seguito almeno il 50% del monte ore della Terza Area. Per i candidati esterni all’esame di maturità, era d’obbligo quindi, aver conseguito il monte-ore della terza Area oppure aver lavorato per almeno 2 anni in attività inerenti l’ambito professionalizzante della Terza Area.
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO COME INSEGNANTE NELL’AMBITO DELLA TERZA AREA
Il servizio prestato negli istituti professionali nell’ambito della terza area professionalizzante è valutabile, esclusivamente nella terza fascia delle graduatorie d’istituto, come altre attività d’insegnamento, quindi con valutazione ridotta a 1/4 del punteggio previsto per il servizio specifico (max 3 punti l’anno nel caso di servizio prestato per almeno 166 giorni). Infatti, si tratta di servizio non riconducibile a una specifica classe di concorso o posto d’insegnamento, per cui non può essere valutato né come servizio specifico né come servizio aspecifico.
Ai sensi della nota n. 19 della tabella titoli di III fascia, ove le altre attività di insegnamento siano state svolte con contratti atipici (contratti a progetto, co.co.co, ecc.) dovranno essere valutate in funzione dei giorni di lavoro effettivamente svolti e non sulla base della durata del contratto.