Il CCNL comparto scuola, diversamente rispetto a quanto previsto per il personale ATA, non stabilisce per i docenti un limite massimo di orario di lavoro giornaliero. Di conseguenza, l’orario massimo deve essere stabilito dal Consiglio d’Istituto a cui compete la definizione dei criteri generali per l’adattamento dell’orario delle lezioni (art. 10, comma 4 del Testo Unico comparto scuola) e dal Collegio dei docenti a cui compete il compito di formulare proposte al Dirigente scolastico per la formulazione dell’orario delle lezioni e delle attività scolastiche (art. 7, comma 2, lett. b, del Testo Unico comparto scuola).
ART. 10 COMMA 4 TESTO UNICO COMPARTO SCUOLA
Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi.
ART. 7 COMMA 2 LETTERA B TESTO UNICO COMPARTO SCUOLA
Il collegio docenti formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto”.
La materia è anche oggetto della contrattazione integrativa d’istituto sull’utilizzazione del personale (art. 6, comma 2, lett. h del CCNL 2007).
Sono materie di contrattazione integrativa:
le modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo”.
In mancanza di una specifica regolamentazione da parte della singola istituzione scolastica, che sarebbe opportuna, si può fare riferimento alla normativa di carattere generale. La Costituzione all’art. 36 comma 2, dispone che “la durata massima della giornata lavorativa è fissata dalla legge”.
Il R.D.L. n. 692 del 1923 stabilisce l’orario massimo di lavoro in 8 ore giornaliere. Il superamento dell’orario normale è consentito per non più di due ore giornaliere, determinandosi in tale ipotesi il cosiddetto “straordinario legale” che, ai sensi dell’art. 2108 del Codice civile va retribuito con una maggiorazione di almeno il 10% rispetto alla retribuzione del lavoro ordinario. Il limite di 8 ore è stato ribadito da diverse sentenze della Corte di Cassazione tra cui la n. 15419 del 4 dicembre 2000, secondo cui è da escludere che la contrattazione collettiva possa derogare al limite delle 8 ore giornaliere.
La legittimità di tale contrattazione collettiva è subordinata ad alcune condizioni. Infatti, per la disciplina antecedente alla l. n. 196/97, tale legittimità presupponeva il rispetto continuo e costante – e cioè in riferimento ad ogni singola giornata di esecuzione dell’attività lavorativa e ad ogni periodo di sette giorni lavorativi – dei limiti temporali (di 8 ore giornaliere e 48 settimanali) fissati dalla legislazione all’epoca vigente a garanzia della salute del lavoratore; in base all’art. 13, l. n. 196/97 cit., invece, l’ammissibilità della fissazione convenzionale dell’orario normale settimanale in termini ridotti rispetto al limite legale delle 40 ore (limite, la cui osservanza è consentita con il criterio della cosiddetta media multiperiodale e cioè, in termini più flessibili) è condizionata al rispetto del limite delle 8 ore giornaliere, in quanto, ancorché la nuova normativa non contenga alcuna disposizione in merito all’orario normale massimo giornaliero, è da escludere che la contrattazione collettiva possa derogare al suddetto limite, in considerazione sia della rilevanza costituzionale della durata massima della giornata lavorativa sia dell’autonomia – e non alternatività – dell’orario giornaliero rispetto all’orario settimanale. (In base ai suddetti principi la S.C. ha respinto la domanda proposta da un dipendente – tendente ad ottenere un computo piu’ favorevole del lavoro straordinario). (Cass. 4/12/00, n. 15419, pres. Ianniruberto, est. Vidiri, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 305)”.
PAUSA NEL CASO DI ORARIO DI LAVORO SUPERIORE ALLE SEI ORE
L’art. 8 del D.Lgs. n. 66 dell’8/04/2003, in attuazione di due direttive europee, la 93/104/CE e la 2000/34/CE, ha introdotto, l’obbligo di beneficiare di un intervallo di pausa, nel caso in cui l’orario di lavoro giornaliero ecceda le 6 ore.
Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”.