fbpx
domenica, Gennaio 19, 2025
HomeArticoliL'assunzione dei docenti non abilitati nelle scuole paritarie

L’assunzione dei docenti non abilitati nelle scuole paritarie

Com’è noto, ai sensi della Legge 62/2000, art. 1 comma 4 lettera g) si prevede che la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso di determinati requisiti, si impegnano a reperire personale docente fornito del titolo di abilitazione.

Spesso però le scuole paritarie lamentano la difficoltà o l’impossibilità di reperire personale fornito del prescritto titolo di abilitazione, in particolare, nelle province nelle quali si registra l’esaurimento delle graduatorie provinciali per alcune materie. Inoltre, in alcune province, la scarsa consistenza delle graduatorie e/o la non disponibilità ad accettare incarichi nelle scuole paritarie, manifestata dagli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, rendono estremamente difficoltoso per i gestori delle scuole paritarie reperire docenti abilitati disponibili ad assumere incarichi nelle scuole stesse.

LA LETTERA CIRCOLARE N. 2668 DEL 29 OTTOBRE 2001
Già con la lettera circolare n. 2668 del 29 ottobre 2001 il MIUR segnalava l‘impossibilità da parte di gestori di scuole paritarie di reperire personale fornito del prescritto titolo di abilitazione, situazione tra l’altro aggravata dall’esodo di molti docenti che, a seguito delle recenti disposizioni di cui alla legge 20/8/2001 n.333, sono transitati nei ruoli delle scuole statali.

Considerata la prioritaria necessità di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico delle scuole paritarie senza interruzione dell’attività didattica, in casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, debitamente confermata dagli Uffici Scolastici Regionali, con la circolare in questione si consentiva ai gestori delle scuole paritarie di conferire incarichi a tempo determinato a personale fornito solo del prescritto titolo di studio, in analogia a quanto previsto per le scuole statali. 

LA NOTA DEL MIUR DEL 11 LUGLIO 2012
Con la nota prot. n. 4420 dell’11 luglio 2012 inviata ai Direttori Generali degli UU.SS.RR., il MIUR autorizzava a i gestori delle scuole paritarie a conferire incarichi a personale fornito solo del prescritto titolo di studio in presenza di impossibilità nel reperire docenti abilitati. Ciò tenuto conto dell’allora imminente avvio dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo, che avrebbe consentito di disporre di un maggior numero di docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento.

LA NOTA DELL’USR VENETO DEL 02 NOVEMBRE 2016
La situazione in realtà si è addirittura acuita per gli effetti della transizione di molti insegnanti nei ruoli dello Stato a seguito soprattutto del c.d. piano straordinario di assunzione previsto dalla Legge 107/2015 (c.d. Buona scuola). Cosicché anche l’USR Veneto con nota n. 19867 del 02 novembre 2016 consentiva ai gestori delle scuole paritarie di conferire incarichi a tempo determinato, non solo a docenti sprovvisti del titolo di abilitazione, ma addirittura a insegnanti in possesso di titolo di studio affine.

Ciò con la precisazione che le scuole avrebbero comunque dovuto garantire l’impegno di proseguire nella ricerca di personale con titolo idoneo e che il servizio prestato senza idoneo specifico titolo di studio non sarà riconoscibile ai fini della carriera nelle scuole statali.

LA NOTA DELL’USR TOSCANA DEL 10 OTTOBRE 2017
Con la nota in questione rivolta al MIUR, l’USR Toscana conferma che, in occasione della presentazione delle istanze di riconoscimento della parità per l’a.s. 2017/18 è emersa nuovamente la difficoltà delle scuole di prossima apertura di reperire personale docente abilitato. Anche le scuole già funzionanti come paritarie manifestano da tempo crescenti difficoltà ad adempiere a tale prescrizione normativa.

Anche nella nota in questione si rileva come la problematica si sia progressivamente inasprita a seguito delle numerose recenti immissioni in ruolo da parte del Ministero dell’Istruzione e come non sia prevedibile a breve una attenuazione delle difficoltà riscontrate, sotto questo profilo, da parte delle scuole non statali.

Pare anzi ipotizzabile, considerata la riforma in corso del sistema di reclutamento, una difficoltà crescente nel reperimento di personale dotato della prescritta abilitazione. Si ricorda, infatti, che per quanto riguarda la scuola secondaria l’ultima procedura abilitativa risale all’a.s. 2014\2015 (TFA II ciclo) e che il nuovo sistema di reclutamento previsto dal D. lgs 59/2017 per assolvere al fabbisogno delle scuole paritarie di docenti abilitati prevede la possibilità di partecipare in soprannumero al percorso FIT. Tuttavia, il percorso in questione è ben lungi da vedere ancora concreta attuazione.

L’USR Toscana rileva, tra l’altro una disparità di trattamento tra scuole paritarie che, stando ad una interpretazione letterale della normativa, sembrerebbero soggiacere ad un divieto assoluto di fare ricorso a personale non abilitato e scuole statali che possono – a determinate condizioni – attingere a personale non abilitato (3° fascia Graduatorie d’istituto).

Pertanto, in attesa di diversa indicazione proveniente dal MIUR, l’USR eserciterà le proprie funzioni, anche di vigilanza, eventualmente attraverso le proprie articolazioni territoriali, chiedendo alle scuole che risultassero non avere docenti abilitati di giustificare le modalità con le quali è stata condotta la ricerca di personale dotato dei requisiti previsti e le ragioni di forza maggiore che ne hanno impedito il reperimento. Le ragioni addotte dalle scuole potranno poi essere oggetto di riscontro nell’ambito delle visite ispettive programmate. 

IL CONTRATTO AGIDAE
Il CCNL AGIDAE (associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica) all’art. 23 comma 1 prevede che “in casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, i gestori delle scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato fino alla sospensione delle lezioni o delle attività connesse, compresi gli eventuali esami, a personale fornito del prescritto titolo di studio, senza abilitazione“. Quindi, fermo restando che gli incarichi a tempo indeterminato possono essere conferiti solamente a docenti abilitati, in casi di necessità è possibile conferire supplenze a docenti non in possesso del titolo di abilitazione. 

IL CONTRATTO ANINSEI
L’art. 22 comma 1 del CCNL ANINSEI prevede che è consentito il ricorso al contratto a tempo determinato per il personale docente non abilitato. Infatti, si richiama la circolare MIUR prot. 2668 del 29/10/2001 secondo cui “in casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, debitamente confermata dagli Uffici Scolastici Regionali, i gestori delle scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato a personale fornito solo del prescritto titolo di studio, in analogia a quanto previsto per le scuole statali”. 


Lettera circolare n. 2668 del 29 ottobre 2001
Nota MIUR n. 4420 del 11 luglio 2012
Nota USR Veneto n. 19867 del 2 novembre 2016
Nota USR Toscana n. 15627 del 10 ottobre 2017
Legge 62/2000

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI PIÙ POPOLARI

ULTIMI ARTICOLI