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Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche, per la gestione dell’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus

In seguito all’emanazione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d.”Cura Italia“), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministro dell’istruzione ha emanato la nota n. 392 datata 18 marzo 2020 rivolta ai Dirigenti Scolastici e ai Dirigenti dei vari Uffici scolastici regionali avente ad oggetto le istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche, per la gestione dell’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus.

LAVORO AGILE
Ai sensi dell’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, “il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa” in tutte le pubbliche amministrazioni.
I Dirigenti scolastici sono chiamati ad adottare ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento della didattica a distanza e dell’attività amministrativa per quanto possibile “in remoto” e a limitare “la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza”.
Si tratta in sostanza di mantenere “attive” e aperte le funzioni dell’istituzione scolastica, a prescindere dalla chiusura o apertura “fisica” di un edificio.

LAVORO AGILE E PERSONALE ATA
Per quanto concerne la gestione dell’attività e del personale ATA delle istituzioni scolastiche, in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, i dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 87, c. 3 del d.l. 18/2020, dispongono, ad ampliamento di quanto già indicato dalla Nota dipartimentale 323/2020, l’adozione “degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”.
Relativamente alle ferie pregresse , si precisa che trattasi delle ferie relative all’a.s. 2018/2019 (art.13, comma 10, CCNL 2007). Una volta esperite tali possibilità, il dirigente scolastico può “motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.

PLESSI SCOLASTICI
I plessi scolastici tenuti ancora formalmente aperti, ma che non ospitano strutture amministrative essenziali per il funzionamento dell’amministrazione dovranno pertanto essere chiusi, mentre, per il plesso principale, ovvero la sede presso la quale sono svolte le attività amministrativo-contabili indispensabili al funzionamento dell’istituzione scolastica, l’apertura deve essere limitata alle esigenze indifferibili e il cui svolgimento non può essere effettuato in forma agile.

CONTATTI TELEFONICI E POSTA ELETTRONICA
In ogni caso, nel periodo sopra indicato, deve essere garantita l’operatività dei contatti telefonici e della posta elettronica di ogni Istituzione scolastica. Si raccomanda, pertanto, di comunicare all’utenza i riferimenti telefonici e mail da contattare, sia per lo svolgimento dell’attività ordinaria da remoto, sia nel caso si rendesse necessario disporre eventuali svolgimenti di attività indifferibili in presenza.

SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE
L’articolo 121 del d.l. prevede la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, a prescindere dunque dall’eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria.
In sostanza questo significa che le istituzioni scolastiche potranno prorogare il contratto ai supplenti brevi in servizio anche durante il periodo di sospensione delle attività didattiche\chiusura della scuola, senza dover attendere la ripresa delle lezioni e quindi a prescindere dalla circostanza che il titolare rientri o meno alla ripresa delle lezioni.

STIPULA DI NUOVI CONTRATTI
L’art. 121 dispone anche che l’ulteriore stipula di contratti, in assenza dei titolari, per il personale docente e ATA, sia comunque subordinata alla disponibilità di “una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa … al fine di potenziare le attività didattiche a distanza”: disponibilità che potrà essere assicurata dal DSGA in quanto consegnatario e dal dirigente scolastico attraverso l’istituto del comodato d’uso.
In deroga alle disposizioni vigenti, le risorse necessarie alla stipula di contratti di supplenza breve e saltuaria saranno assegnate in base alla spesa sostenuta dalla singola istituzione scolastica nel triennio precedente nel mese di marzo. Il dirigente scolastico pertanto avrà cura di verificare che gli incarichi di supplenza breve vengano attribuiti entro i limiti delle risorse assegnate.

ASSISTENTI TECNICI
Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità.
Le risorse saranno ripartite con Decreto del Ministro, la cui predisposizione è già in corso, così come saranno date indicazioni in merito alle graduatorie da utilizzare per il conferimento dei predetti incarichi.

Nota n. 392 del 18 marzo 2020
Decreto Legge Cura Italia in Gazzetta Ufficiale

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