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I nuovi titoli di studio per lavorare al Nido come educatore

Per lavorare in un asilo nido, nelle varie figure lavorative, è necessario il possesso di titoli di studio idonei, che con il Decreto Legislativo 65 del 13 aprile 2017 sono stati definiti a livello nazionale facendo riferimento anche alle leggi della regione in cui si intende lavorare, sia per un Servizio educativo per l’Infanzia pubblico, sia privato.


IL D.LGS N. 65 DEL 13 APRILE 2017
Nella sezione “norme transitorie e finali” è previsto quanto segue:

A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, l’accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l’infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell’educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primariaintegrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU. Continuano però ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi per l’infanzia i titoli conseguiti nell’ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto”.

Pertanto, a partire dall’anno scolastico 2019/2020 per l’accesso ai posti di educatore per la scuola dell’infanzia sarà necessario avere:

  • La laurea triennale in Scienze dell’educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori della scuola dell’infanzia
  • La laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria unitamente a un corso di specializzazione di 60 CFU.
  • Continueranno ad essere validi i titoli di accesso previsti dalle singole normative regionali purché conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto (31 maggio 2017). Di conseguenza, per quanto riguarda i titoli previsti dalle normative regionali conseguiti successivamente a tale data, non costituiranno più idoneo titolo di accesso ai posti di educatore dei servizi educativi.

La norma quindi introduce un sistema duale: da un lato si definiscono i titoli di accesso validi a livello nazionale. D’altra parte però si mantengono come validi i titoli di accesso previsti dalle normative regionali purché conseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto.

IL D.M. 378 DEL 9 MAGGIO 2018
Il decreto in questione, disciplina l’organizzazione e la struttura del corso di specializzazione di 60 CFU che i laureati in SFP dovranno frequentare per poter accedere ai posti di educatori negli asili nido.

Inoltre, il decreto stabilisce i requisiti affinché la laurea classe L-19 possa considerarsi a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi dell’infanzia. In particolare,  è riconosciuta, ai fini dell’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia, la laurea triennale nella classe L-19 Scienze dell’educazione e della formazione il cui percorso formativo soddisfa i seguenti requisiti minimi che possono essere acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare. Si tratta nel complesso di 55 CFU così distribuiti:

  • almeno 10 CFU nei SSD M-PED/01 e/o M-PED/02 con contenuti specifici sull’infanzia 0-3 anni;
  • almeno 10 CFU nei SSD  M-PED/03 e M-PED/04 con contenuti specifici sull’infanzia 0-3 anni;
  • almeno 10 CFU nei SSD PSI/01 e M-PSI/04 con contenuti specifici sull’infanzia 0-3 anni;
  • almeno 5 CFU nei SSD SPS/07 oppure SPS/08 con contenuti specifici sull’infanzia 0-3 anni;
  • almeno 5 CFU in almeno due dei SSD MED/38, MED/39, MED42 oppure M-PSI/08 con contenuti specifici sull’infanzia 0-3 anni;
  • almeno 5 CFU di laboratori nei SSD M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04, M-PSI/04 con contenuti specifici sull’infanzia 0-3 anni;
  • almeno 10 CFU di tirocinio, di cui almeno il cinquanta per cento delle ore di tirocinio diretto svolto presso i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017.

LA CIRCOLARE INTERPRETATIVA DEL 8 AGOSTO 2018
Il Decreto Legislativo 65 del 13 aprile 2017  ha previsto una disciplina transitoria che presenta un “vuoto temporale” dal momento che creerebbe una soluzione di continuità nel passaggio dal sistema previgente al nuovo modello della laurea a indirizzo specifico. Tale vuoto ordinamentale non appare sostenibile nella parte in cui si prevede la validità del titolo di laurea L-19 o di altri titoli riconosciuti validi dalle normative regionali, entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo (31 maggio 2017). Per questo motivo, il MIUR ha richiesto all’Ufficio legislativo un parere espresso in data 1° agosto 2018 nei termini che seguono.

L’unica interpretazione possibile appare quella che assicuri, fino all’attivazione degli indirizzi specifici della Laurea L-19 e dei corsi di specializzazione per i laureati in Scienze della formazione primaria, il principio di affidamento di coloro che hanno conseguito o stanno conseguendo la laurea L-19 in relazione agli sbocchi professionali previsti al momento dell’immatricolazione, anche in ragione del principio di irretroattività delle leggi.

Parimenti tale interpretazione assicura il pari diritto dei titolari degli ulteriori titoli riconosciuti dalle normative regionali e il diritto all’educazione rispetto al rischio di compromessa effettività dei servizi educativi per mancanza di personale qualificato. Pertanto, si fa presente che, fino all’attivazione dei percorsi di laurea L-19 ad indirizzo specifico, di cui alla Tabella B del decreto ministeriale n. 378/2018 e dei corsi di specializzazione per laureati in scienze della formazione primaria, di cui al medesimo decreto, continuano ad avere validità ai fini dell’accesso alla professione di educatore per i servizi educativi i titoli riconosciuti in precedenza validi dalle normative regionali.

In particolare, sino al recepimento da parte degli Atenei di quanto previsto dal D.M. n. 378/2018, oltre ai titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale, continueranno ad avere validità, ai fini dell’accesso alla professione, i titoli conseguiti all’interno della classe L-19, pur in assenza dell’indirizzo specifico di cui al D.M. n. 378/2018, e i titoli di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), pur in assenza dell’integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 CFU.
Pertanto:

  • Fino all’attivazione da parte degli Atenei dei percorsi di laurea L-19 ad indirizzo specifico, continueranno ad essere valide tutte le lauree appartenenti alla classe L-19 anche se non specifiche per educatori per i servizi educativi per l’infanzia.
  • Analogamente, fino all’attivazione del corso di specializzazione di 60 CFU previsto per i laureati in SFP a ciclo unico, la laurea in scienze della formazione primaria costituirà titolo di accesso sufficiente.
  • Parimenti, fino all’attivazione dei suddetti corsi, resteranno validi anche i titoli previsti dalla normativa regionale in vigore alla data del 31 maggio 2017.

QUALI SONO I TITOLI DI ACCESSO PREVISTI DALLE NORMATIVE REGIONALI
Come detto, fino all’attivazione dei corsi di laurea triennali L-19 specifici e dei corsi di specializzazione di 60 CFU per i laureati in Scienze della formazione primaria, continueranno ad essere validi per l’accesso ai posti di educatore negli asili nido, i titoli previsti dalle normative regionali alla data del 31 maggio 2017 (anche se conseguiti successivamente a tale data ma prima dell’attivazione dei suddetti corsi).

I titoli previsti dalle normative regionali variano da regione a regione. Tra questi i più ricorrenti sono il “Diploma magistrale”, compreso quello rilasciato al termine dei corsi sperimentali di Liceo psico-pedagogico, il Diploma di liceo delle scienze umane, la Laurea in Pedagogia, il Diploma di assistente per l’infanzia, il Diploma di dirigente di comunità, il Diploma di scuola magistrale (3 anni) o delle scuole preparatorie.

Per una disamina completa dei titoli validi per le varie regioni si veda questa pagina.

Circolare interpretativa del 8 agosto 2018 n. 14176
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65
DM 378 del 9 maggio 2018

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