Il Dirigente scolastico organizza le classi iniziali di ciclo delle scuole con riferimento al numero complessivo degli iscritti e assegna ad esse gli alunni secondo le diverse scelte effettuate, sulla base del piano dell’offerta formativa. Il numero minimo e massimo di alunni costitutivo delle classi può essere incrementato o ridotto del 10%, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.Il numero degli alunni nelle classi iniziali che accolgono alunni diversamente abili non può superare il limite di 20, purché sia motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili.
Scuola dell’infanzia
Le sezioni della scuola dell’infanzia sono costituite con un numero minimo di 18 e un massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 29 alunni per sezione.
Scuola primaria
Le sezioni della scuola primaria sono costituite con un numero minimo di 15 e un massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 27 alunni per sezione. Nelle scuole nelle quali si svolge il tempo pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Nei comuni di montagna, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi con un numero minimo di 10 alunni.
Scuola secondaria di I grado
Le sezioni della scuola secondaria di I grado sono costituite con un numero minimo di 18 e un massimo di 27 alunni. Eventuali iscritti in eccedenza essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 28 alunni per classe. Si procede alla formazione di un’unica classe quando il numero degli iscritti non supera le 30 unità. Nei comuni di montagna, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi anche con alunni iscritti ad anni di corso diversi, con un numero massimo di 18 alunni.
Scuola secondaria superiore
Le sezioni della scuola secondaria superiore sono costituite con un numero minimo 27 alunni. Eventuali iscritti in eccedenza essere ridistribuiti nelle classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata, senza superare il numero di 30 alunni per classe. Le classi del primo anno di corso delle sedi coordinate e delle sezioni staccate e aggregate, le sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso devono essere costituite con un numero minimo di 25 alunni.
CLASSI CON ALUNNI CON DISABILITÀ
Come dispone l’art. 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. Inoltre, l’istituzione delle classi\sezioni secondo detti parametri deve avvenire nel rispetto delle dotazioni organiche disponibili stabilite con decreto annuale del MIUR.
Dunque, le classi in cui vi sono alunni disabili di norma non devono avere più di 20 alunni a condizione che:
- sia esplicata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili.
- purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola.
- ciò sia compatibile con le risorse organico disponibili.
Anche la nota 0016041 del 29 marzo 2018 relativa alle dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2018/2019 raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi iniziali con alunni disabili, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 81/09 art. 5 comma 2. Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento.
NORMA IMPERATIVA O REGOLA GENERALE SUSCETTIBILE DI ECCEZIONI?
Il limite di 20 alunni per classe, in presenza di alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992, è oggetto nella pratica di ogni giorno di notevoli problemi, perché non sempre viene rispettato. In effetti, l’espressione “di norma” farebbe pensare, non a una norma imperativa e inderogabile ma a una regola generale che nel concreto è suscettibile di eccezioni.
Del resto, la stessa norma prevede delle condizioni che devono essere rispettate ai fini della validità del suddetto vincolo (che sia motivata ed esplicata la necessità di tale consistenza numerica e che vi sia un progetto di integrazione scolastica che definisca le strategie e le metodologie adottate). Altra condizione prevista dalla norma è che si tenga conto delle risorse disponibili in organico (come precisa anche il suddetto comma 3 dell’art. 5 D.P.R. 81/09).
D’altra parte, con diverse sentenze, i giudici hanno affermato in via giurisprudenziale la validità di tale limite il quale “costituisce un presidio dell’adeguatezza dell’offerta formativa in particolare nei confronti degli allievi con disabilità, costituendo forma di garanzia del loro diritto costituzionale all’istruzione” (Sentenza Corte Costituzionale n° 80/2010).
Si veda in tal senso anche l’ordinanza n. n. 1478/2017 con la quale il TAR Sicilia ha ordinato lo sdoppiamento di una classe in una scuola di Palermo rilevando che “che, ad una sommaria cognizione, le censure dedotte presentano sufficienti profili di fumus boni iuris, atteso che: come già ritenuto da questo Tribunale, il limite di venti alunni nella costituzione di classi in presenza di disabili, previsto dall’art. 5 del d.P.R. n. 81/2009, deve considerarsi valido sia per le prime classi di formazione che per le classi successive (v. T.A.R. Sicilia, Sez. II, sentenze n. 2250/2014 e n. 1831/2015)”.
Sul punto si vedano anche la sentenza numero 1367 del 19 settembre 2016 del TAR Toscana, la sentenza n. 4706/2016 del TAR Campania e le sentenze del TAR Sicilia n. 2250/2014 e n. 1831/2015 nonché l’ordinanza n. 1338/2016 sempre del TAR Sicilia.
Nota 16041 del 29 marzo 2018 (Circolare organici 2018\2019)
Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81
Sentenza Corte Costituzionale n. 80\2010