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Fondo di Istituto (FIS): non è possibile comunicare ai sindacati i nominativi del personale beneficiario e le somme liquidate

Il Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con nota n. 594 del 20 aprile 2021, ha comunicato che è pervenuta la nota del Garante per la Protezione dei dati personali prot. n. 49472 del 28 dicembre 2020 che fornisce chiarimenti in merito alla legittimità della messa a disposizione, da parte delle istituzioni scolastiche alle organizzazioni sindacali, di nominativi e compensi percepiti dal personale scolastico docente e non docente per lo svolgimento di attività finanziate a carico del fondo di istituto.

L’art. 6, comma 2, lett. n) del CCNL per il personale del comparto scuola del 29 novembre 2007 prevedeva che:

i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto sono materia di informazione successiva”.

Pertanto tali informazioni, in base al CCNL 2007 potevano essere legittimamente resi noti alle organizzazioni sindacali.

Tale previsione non è invece più contenuta nell’analoga disposizione del successivo CCNL, sottoscritto il 19 aprile 2018 e attualmente in vigore. Nel revisionare l’articolazione dei livelli, dei soggetti e delle materie delle relazioni sindacali per la sezione scuola, l’art. 22 comma 9,lett.b) del CCNL 2016-2018 individua, infatti, le informazioni ostensibili dal dirigente scolastico su richiesta delle organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 5, comma 5 del contratto medesimo senza più includervi la comunicazione dei dati di dettaglio relativi alla retribuzione accessoria a valere sul fondo di istituto.

Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto del quadro normativo delineato dal Regolamento (UE) 2016/679 e delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 101/2018 al d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e in particolare dell’art. 2-ter del Codice, il Garante ha ritenuto che “Il quadro normativo vigente applicabile al c.d. “comparto scuola” non consenta agli Istituti scolastici di comunicare alle organizzazioni sindacali i nominativi dei docenti o di altro personale e le somme liquidate a ciascuno per lo svolgimento di attività finanziate con il c.d. fondo d’istituto”.

L’esigenza di dare conto alle medesime organizzazioni dell’impiego delle risorse del menzionato fondo può essere invece soddisfatta attraverso la comunicazione di dati di carattere aggregato quali, ad esempio, la quota complessiva del trattamento accessorio distribuito e la sua eventuale ripartizione per fasce o qualifiche “senza comunicare i nominativi e le somme erogate individualmente a titolo di compenso accessorio”. Rimane comunque salva, conclude il Garante, l’applicazione della ordinaria disciplina che regola la conoscibilità degli atti amministrativi e, in particolare, il ricorso agli istituti dell’accesso agli atti di cui alla legge 241/1990 e al d. lgs. 33/2013, nei limiti e in presenza dei presupposti di legge la cui valutazione è rimessa a ciascuna istituzione scolastica.

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