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Equipollenza titoli esteri: chiarimenti dell’Ambito Territoriale di Reggio Calabria

L’Ambito Territoriale di Reggio Calabria, in considerazione delle numerose richieste pervenute all’Ufficio, ha pubblicato i seguenti chiarimenti in merito alla procedura per ottenere l’equipollenza con gli allegati i relativi documenti da presentare.

EQUIPOLLENZA

Che cos’è

L’equipollenza dei titoli di studio, scolastica o accademica, è la procedura mediante la quale l’autorità scolastica o accademica determina l’equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito all’estero con un determinato titolo presente nell’ordinamento italiano.

Può essere riconosciuto corrispondente ad un diploma italiano solo  un titolo di studio finale conseguito all’estero al termine di un percorso scolastico.

A chi rivolgersi

Titolo di studio Ufficio competente
Diploma conclusivo dei corsi d’istruzione  di 1° grado Ufficio scolastico regionale – ambito territoriale della provincia di residenza
Diploma conclusivo dei corsi d’istruzione  di 2° grado Ufficio scolastico regionale o per delega ambito territoriale della provincia di residenza
Titoli accademici Università degli studi

Come fare

Per ottenere l’equipollenza occorre compilare e presentare l’apposita domanda in carta semplice

Chi può fare domanda

La dichiarazione di equipollenza di titoli di studio esteri può essere rilasciata solo nei confronti dei cittadini:

  1. di Stati membri dell’Unione europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico, o dalla Confederazione Elvetica (allegare certificato di nascita)
  2. italiani per matrimonio (allegare copia del decreto di concessione del Ministero dell’Interno o altra documentazione comprovante lo “status” di cui sopra)
  3. italiani per naturalizzazione (allegare copia del decreto di concessione del Presidente della Repubblica o altra documentazione comprovante lo “status” di cui sopra)
  4. di cui all’art. 383- comma 1°- D.L.vo 16.4.94 n. 297 (allegare copia del decreto di qualifica di profugo, rilasciato dalla Prefettura)

L’equipollenza ad un diploma di 2° grado non può essere rilasciata prima del compimento del 18° anno d’età

Documenti da allegare alla domanda (in duplice copia autenticata)

  • titolo di studio (preferibilmente in copia autenticata) rilasciato dalla scuola straniera, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana che può essere certificata conforme al testo straniero:
  1. dall’autorità diplomatica o consolare italiana del Paese di provenienza
  2. da un traduttore ufficiale
  3. dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese dove il titolo è stato conseguito, operante in Italia

La firma del Capo d’Istituto, che ha rilasciato il titolo suddetto, deve essere legalizzata dall’autorità diplomatica o consolare italiana operante nel Paese straniero

  • dichiarazione di valore, rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare italiana all’estero, indicante:
  1. posizione giuridica dell’istituto o scuola (statale o non, con l’indicazione del gestore)
  2. il valore degli studi compiuti all’estero (durata, ordine e grado degli studi ai quali il titolo si riferisce secondo l’ordinamento scolastico vigente nel Paese dove il titolo è stato conseguito)
  3. il sistema di valutazione (voto minimo e massimo attribuibile) usato dalla Scuola dove si sono svolti gli studi
  4. la validità ai fini della prosecuzione degli studi e/o dell’assunzione a posti di lavoro
  • documentazione comprovante la conoscenza della lingua italiana, quale, ad esempio:
  1. attestato di frequenza a corsi con l’insegnamento della lingua italiana
  2. partecipazione ad attività lavorative e/o culturali italiane
  3. titolo di studio che comprenda l’italiano fra le materie classificate
  • ogni altro titolo o documento (tradotto in italiano) che il richiedente ritenga utile presentare.

di seguito la documentazione necessaria solo per la richiesta di equipollenza di titoli di studio secondari di 2°.

  • curriculum degli studi redatto dal richiedente e distinto per anni scolastici, indicante:
  1. le materie per ciascuna classe frequentata con esito positivo
  2. l’esito favorevole degli esami finali
  3. le eventuali esperienze lavorative maturate in connessione con il titolo di studio
  • programma delle materie redatto dalla scuola o istituto dove il titolo è stato conseguito, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana. Detto programma potrà essere desunto dalle pubblicazioni ufficiali dei relativi stati esteri presso le autorità diplomatiche o consolari.

Per il riconoscimento delle lauree estere sono competenti, con proprie modalità, le Università degli Studi.

Per i titoli inerenti le arti e professioni ausiliarie sanitarie esiste una normativa speciale del Ministero della Salute (per informazioni rivolgersi presso una Azienda Sanitaria Locale – S.L.)

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