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Domande di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale e rientro al tempo pieno: scadenza 15 marzo

Scadrà il 15 marzo 2020, come di consueto, il termine per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di modifica dell’orario e/o tipologia dell’attuale contratto a tempo parziale e di rientro a tempo pieno del personale ATA della scuola.

COS’È IL PART-TIME
Il rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) si caratterizza per un orario inferiore all’orario “normale” di lavoro. I docenti che intendono trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale, dovranno presentare apposita domanda di trasformazione ai sensi dell’art. 56 CCNL comparto scuola 2016\2018. 
Analoga domanda dovrà essere presentata da coloro che intendono modificare l’orario di lavoro a tempo parziale (es: trasformazione da part-time a 10 ore a part-time a 9 ore) e da coloro che intendono rientrare in regime a tempo pieno.
Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.

FORME DI PART-TIME
Il tempo parziale può essere realizzato:

a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale) con prestazione distribuita in almeno 3 giorni a settimana così come dispone l’art. 7 comma 2 della C.M. 449 del 23 luglio 1997, o giorni del mese o di determinati periodi dell’anno in relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente progettazione dell’attività didattica, nell’ambito dell’autonomia organizzativa.

c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.

PART-TIME E ALTRA ATTIVITÀ LAVORATIVA
Sebbene il part-time possa essere richiesto anche da chi non intende svolgere altra attività lavorativa, nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. 
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.

DECORRENZA E DURATA
Gli effetti dei provvedimenti di trasformazione decorrono dal 1° settembre di ciascun anno scolastico. Per la durata di almeno due anni il personale non può richiedere, salvo comprovate esigenze, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Il personale che si trova attualmente con rapporto di lavoro a tempo parziale e che intende confermare il regime di part-time non deve presentare alcuna domanda di conferma in quanto il contratto a suo tempo sottoscritto conserva la validità fino alla richiesta di modifica o rientro a tempo pieno.. Invece il ritorno al tempo pieno deve essere esplicitamente richiesto.

TRASMISSIONE DELLE DOMANDE
La domanda deve essere trasmessa all’Ufficio scolastico regionale, ambito territoriale provinciale per tramite della scuola di servizio. Tutte le domande dovranno essere corredate dal prescritto parere favorevole del dirigente scolastico (art. 73 D.L. 112/08 convertito in L. 133 del 6.8.2008). Eventuali pareri negativi devono essere espressi con dettagliata e adeguata motivazione.
Le nuove domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e le domande di modifica dell’orario e/o tipologia della prestazione lavorativa del personale che già fruisce di contratto a tempo parziale, presentate nei termini, dovranno essere acquisite al SIDI – Personale comparto scuola – Gestione posizioni di stato – trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale – Acquisire domande – e successivamente trasmesse all’Ufficio scolastico regionale, ambito territoriale provinciale.

VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PART-TIME
In base alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 così come modificata dal D.L. 112 del 2008, la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time non è più automatica (nel limite del contingente) ma è subordinata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione interessata.

Quindi, di fronte ad una istanza del lavoratore, l’amministrazione non ha più l’obbligo di accoglierla, né la trasformazione avviene in modo automatico. La trasformazione “può essere concessa entro 60 giorni dalla domanda”.
La valutazione dell’istanza da parte dell’amministrazione si deve basare su tre elementi:

  1. La disponibilità nell’ambito dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in relazione alla dotazione organica.
  2. L’oggetto dell’attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto. Lo svolgimento dell’altra attività non deve essere incompatibilità con il lavoro che si svolge. La trasformazione non è concessa quando l’attività lavorativa di lavoro subordinato o autonomo comporti un conflitto di interessi con l’attività svolta dal dipendente pubblico. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l’attività’ lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un’amministrazione pubblica. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza (art. 1 comma 58 bis Legge 23 dicembre 1996 n. 662).
  3. L’impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall’accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente.

In caso di esito negativo della valutazione, le scelte effettuate devono risultare evidenti dalla motivazione del diniego, per permettere al dipendente di conoscere le ragioni dell’atto, di ripresentare nuova domanda se lo desidera e, se del caso, consentire l’attivazione del controllo giudiziale. Qualora l’amministrazione ritenesse accoglibile l’istanza del dipendente ma con diverse modalità rispetto a quelle prospettate, al fine di perfezionare l’accordo, è comunque necessaria una nuova manifestazione del consenso da parte del dipendente. 

LAVORATORI  AFFETTI DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE O GRAVI PATOLOGIE CRONICO-DEGENERATIVE
I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
In tal caso, ai sensi dell’art. 8 comma 7 del CCNL 2016\2018, le domande sono presentate senza limiti temporali e l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni.

PART-TIME IN LUOGO DEL CONGEDO PARENTALE
Analogamente il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.

CCNL scuola 2016\2018 

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