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Divieto di iscrizione contemporanea a diversi corsi universitari

L’art. 142 del T.U. n. 1592/1933 prevede che:

È vietata l’iscrizione contemporanea a diverse università e a diversi istituti di istruzione superiore, a diverse facoltà o scuole della stessa università o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facoltà o scuola, ad eccezione delle scuole speciali o di perfezionamento di cui all’art. 39 lettera c)”.

La Direzione generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio, con nota prot.2234 del 26 ottobre 2009, ha ribadito che è tuttora vigente l’art. 142 del T.U. n. 1592/1933, che non consente la contemporanea iscrizione a due corsi universitari e il conseguimento di due titoli accademici, anche nel caso di due corsi di studio universitari, di cui uno in Italia ed uno all’estero. 

É ammessa esclusivamente la contemporanea frequenza di un corso di studi universitario ed un corso di perfezionamento di impegno inferiore a 1500 ore per complessivi 60 crediti.

Pertanto, considerato che i Master universitari di I e II livello comportano sempre un impegno complessivo di 1500 ore e 60 crediti, non è consentito frequentarli contemporaneamente ad altro corso universitario, a conclusione del quale si consegue un titolo accademico.

Ne consegue che per ciascun anno accademico può essere valutato nelle graduatorie ad esaurimento e d’istituto un solo diploma universitario, disposizione che viene ripresa dalle tabelle titoli delle graduatorie d’istituto e delle GAE.

TFA, CORSI DI SPECIALIZZAZIONE SU SOSTEGNO, CLIL
Il DM. 249/2010 che istituisce il TFA, i corsi di specializzazione per le attività di sostegno e il CLIL prevede che la frequenza dei corsi previsti dal presente decreto è incompatibile, ai sensi dell’articolo 142 del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con l’iscrizione a:

a) corsi di dottorato di ricerca;

b) qualsiasi altro corso che dà diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all’estero, da qualsiasi ente organizzati.

ANNO DI EFFETTIVA FREQUENZA O ANNO ACCADEMICO
Cosa succede però nel caso in cui l’anno di effettiva frequenza del concorso non coincida con l’anno accademico di riferimento indicato nel bando o nei documenti ufficiali? 

In occasione del primo ciclo TFA, il bando fu emanato con anno accademico 2011/12 benché il corso si svolse concretamente nell’anno 2012/13. Il MIUR risolse il problema stabilendo tramite apposita FAQ che esisteva incompatibilità fra TFA 2011/12 e la frequenza di un corso universitario nell’anno accademico 2012/13 quindi prevedendo che l’incompatibilità sussistesse per “l’anno di effettiva frequenza” e non per l’anno formalmente indicato nel bando.

Per quanto riguarda il II ciclo TFA, invece, le FAQ del MIUR si limitavano a stabilire quanto segue:

Sto frequentando corsi accademici, che risultano, ai sensi della normativa, incompatibili col TFA. Posso iscrivermi alle prove?

Sì. L’iscrizione e lo svolgimento delle prove sono una opportunità offerta a tutti gli aventi titolo. Il problema si presenterà, caso mai, al momento dell’iscrizione al percorso, quando dovrà scegliere se frequentare il TFA o rinunciarvi. Si ricorda che non è possibile, comunque, il congelamento del TFA, salvo che per ragioni mediche. Per rinunciare/congelare il percorso accademico incompatibile, si dovrà rivolgere agli Atenei. Il MIUR sta predisponendo una disciplina particolare per i percorsi di propria competenza (CLIL, specializzazione sul sostegno, PAS), che sarà comunque emanata in tempo per effettuare la scelta”.

La suddetta FAQ chiarisce che esiste sicuramente incompatibilità nel caso di contemporanea frequenza effettiva del Corso fermo restando il diritto di partecipare alle selezioni. Nel caso di ammissione al TFA, dovrà però essere effettuata una scelta: congelare il TFA (cosa possibile solamente per ragioni mediche) oppure congelare l’altro percorso accademico incompatibile rivolgendosi ai rispettivi atenei.

Ma cosa succede qualora i due corsi presentino lo stesso anno accademico ma siano “temporalmente” compatibili ? 

Rispondendo a precisa domanda, il Prof. Max Bruschi (ispettore tecnico del MIUR, docente di Legislazione scolastica nonché estensore materiale del D.M. 249/2010), affermò che “è la frequenza contemporanea ad essere preclusa” in quanto il divieto di contemporanea frequenza deve intendersi, appunto, come contemporanea ed effettiva frequenza e non come mero riferimento burocratico all’anno accademico.

Di conseguenza due corsi che presentano lo stesso A.A. potrebbero essere frequentati purché non si accavallino temporalmente.

Purtroppo, nonostante tale autorevole parere, le Università e gli USP continuano a fornire delle risposte contrastanti. Inoltre, va rilevato anche il parere di Lalla di orizzonte scuola secondo cui per “frequenza contemporanea” si intende “lo stesso anno accademico o scolastico”. Ciò impedirebbe di frequentare due corsi nello stesso A.A. indipendentemente dalla effettiva contemporanea frequenza.
Dello stesso avviso anche il Tar Sardegna con sentenza n. 00079/2013, secondo cui sussiste l’elemento della «contemporanea iscrizione» a corsi di studio, quando vi è coincidenza fra gli anni accademici.

Né può essere condivisa l’interpretazione che sembra patrocinata dalla difesa dell’Università, di carattere sostanzialista, nel senso che il divieto in questione debba essere inteso come riferito a tutte le ipotesi in cui si sia in presenza di una carriera accademica non conclusa.

Considerato, infatti, che si tratta dell’interpretazione di disposizioni (anche di lex specialis) contenenti divieti, secondo i principi di cui agli artt. 12 e 14 delle preleggi il significato ricavabile dalle stesse deve essere strettamente aderente al contenuto testuale e non può essere esteso oltre i casi in esse espressamente contemplati.”


In altri termini, secondo il TAR il divieto di cui all’art. 142 del T.U. n. 1592/1933 non può essere inteso in via sostanziale come divieto di frequenza effettiva di due corsi (“in presenza di una carriera non conclusa”). Ciò che rileva è l’anno accademico di riferimento.

Pertanto, stante l’attuale situazione di incertezza, il consiglio è quello di non concludere il Master prima dell’emanazione del bando del TFA e, nel caso, procedere al congelamento del corso incompatibile con il TFA.


Prot. n. AOODGPER 17188 del 13 novembre 2009
Studio Legale Bartolomei
https://www.universita.it/divieto-iscrizione-contemporanea-corsi-laurea/
http://www.gazzettaamministrativa.it/servizicu/bancadatigari/viewnews/3731

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