L’USR Veneto, con la nota n. 13800 del 23/07/2019 relativa ai docenti neoassunti diplomati magistrali con superamento del periodo di formazione e prova nell’anno scolastico corrente o in anni scolastici precedenti, ma in attesa di pronunciamento giurisdizionale definitivo, si richiamano le Note dello stesso Ufficio prot. n. 11748 del 20 luglio 2017 e n. 13167 del 17 luglio 2018”, il cui contenuto è da intendersi confermato. La presente annulla e sostituisce la precedente Nota prot. n. 13800 del 23-07-2019.
Nelle note sopra richiamate si afferma che secondo il parere dell’Avvocatura dello Stato:
si può procedere con la valutazione del periodo di prova del personale di cui sopra, diplomato magistrale, assunto a tempo indeterminato, con l’avvertenza che si faccia espressa riserva di risoluzione del rapporto lavorativo in caso di esito sfavorevole per il docente del giudizio pendente. In tal caso, rimangono salvi, ai sensi dell’art. 2126 c.c.,” tutti i diritti medio tempore maturati dal lavoratore ma, in assenza dei corretti presupposti per il conferimento dell’incarico, non è comprimibile il potere dell’Amministrazione di intervenire sul rapporto risolvendolo” (Cass. Sez. Lav. 30/9/2013 n. 22320)”.
In precedenza, a seguito della nota MIUR 16543 del 21 giugno 2016, sono state fornite indicazioni ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di acquisire il parere obbligatorio del Comitato di valutazione nel fascicolo personale del docente, diplomato magistrale assunto con clausola risolutiva espressa, ma di NON PROCEDERE ALL’ATTO FORMALE DI CONFERMA IN RUOLO, il quale verrà adottato solo successivamente ad eventuale pronunciamento giurisdizionale favorevole al ricorrente.
Pertanto, i Dirigenti Scolastici nei casi di cui trattasi, si limiteranno ad adottare un atto, a propria firma, dichiarativo del superamento del periodo di prova, con espressa riserva di caducazione degli effetti del medesimo in caso di esito sfavorevole per il docente del giudizio pendente.
Resta fermo, invece, che per l’adozione del provvedimento di conferma in ruolo, così come della definizione della ricostruzione di carriera e sua validazione al SIDI, codeste Istituzioni scolastiche dovranno attendere l’esito del giudizio e, pertanto, nessun provvedimento dovrà essere adottato a tali fini.
In altri termini, i diplomati magistrali potranno svolgere l’anno di prova e, nel caso di esito favorevole, il Dirigente scolastico emanerà un atto, a propria firma, dichiarativo del superamento dell’anno di prova nel quale sarà indicata una clausola caducativa degli effetti nel caso in giunta la sentenza di merito negativa. Il vero e proprio provvedimento di conferma in ruolo sarà emanato successivamente solamente in caso di giudizio di merito favorevole.