Il Consiglio di Stato con il parere n. 4929/2012 si è espresso sul valore abilitante dei diplomi di scuola e istituto magistrale affermando che:
prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297″.
In sostanza il Consiglio di Stato ha sancito che:
- I maestri in possesso del diploma di scuola magistrale (e relative sperimentazioni purché corrispondenti) conseguito entro l’a.s. 2001/2002 sono da considerarsi abilitati per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia.
- I maestri in possesso del diploma di istituto magistrale (e relative sperimentazioni purché corrispondenti come per esempio il Liceo psicopedagogico) conseguito entro l’a.s. 2001/2002 sono da considerarsi abilitati sia per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia che per l’insegnamento nella scuola primaria.
L’ANNO INTEGRATIVO
Il diploma di istituto magistrale quadriennale consente l’accesso alla sola Facoltà di Magistero. Con la legge n. 919/1969 (Legge Sullo) si stabilì che fino all’attuazione della riforma universitaria che fu poi varata molto tempo dopo con la L. 341/1990, coloro che avessero conseguito il diploma magistrale (o il diploma di liceo artistico, anch’esso quadriennale) potessero iscriversi a qualsiasi corso di laurea dopo aver frequentato con esito positivo un corso annuale integrativo.
L’anno integrativo dava quindi la possibilità di accedere a qualsiasi facoltà universitaria o di cambiare facoltà, magari per conseguire un titolo universitario triennale.
Come si evince dal parere del consiglio di Stato, il possesso dell’anno integrativo non è condizione necessaria ai fini del valore abilitante del titolo, ma costituisce solamente requisito per l’accesso all’istruzione universitaria.
ISCRIZIONE NELLA II FASCIA MA NON NELLE GAE
Con il parere in questione il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto dei maestri diplomati all’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’istituto (per la scuola dell’infanzia e/o primaria a seconda del titolo conseguito) che fino a quel momento era stato escluso. Allo stesso tempo, si è esclusa la possibilità di accogliere l’analoga richiesta di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento.
Quest’ultima questione ha vissuto negli ultimi anni vicende alterne. Di recente l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha confermato che il diploma magistrale non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.
LE SPERIMENTAZIONI LINGUISTICHE
Una delle questioni più dibattute e controverse del mondo della scuola è quella relativa al valore abilitante dei titoli rilasciati entro l’anno scolastico 2001\2002 da parte degli istituti magistrali al termine dei corsi aventi natura sperimentale, con particolare riferimento a quelli a indirizzo linguistico. In particolare, si tratta del diploma di Maturità Magistrale Sperimentale indirizzo Linguistico altresì denominato “licenza linguistica” di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni “Brocca” di Liceo linguistico.
Per un approfondimento sul tema si rimanda a questo articolo: Il diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli Istituti Magistrali