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Dimissioni volontarie entro 1 anno di vita del bambino: spetta l’indennità di disoccupazione

L’art. 55 del Testo Unico 151/2001 detta una disciplina particolare per l’ipotesi di dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice madre durante il periodo di gravidanza o fino al compimento di un anno di vita del bambino (o un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, nel caso di adozione o affidamento).

CONVALIDA DA PARTE DEL SERVIZIO ISPETTIVO DEL MINISTERO DEL LAVORO
In tale circostanza, allo scopo di salvaguardare la lavoratrice madre è stabilito che le dimissioni devono essere convalidate dal Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, competente per territorio. La previsione della convalida risponde unicamente a finalità di tutela del rapporto di lavoro della lavoratrice madre o del lavoratore padre.

APPLICAZIONE ANCHE NEL CASO DEL CONGEDO DI PATERNITÀ
Ai sensi dell’art. 28 del Testo Unico, il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Al lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità si applicano le stesse disposizioni suddette per la lavoratrice madre per cui le dimissioni volontarie fino al compimento di un anno di vita del bambino o entro un anno dall’ingresso del minore in famiglia (nel caso di adozione o affidamento), devono essere convalidate dal Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, competente per territorio.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE
L’art. 55 comma 1 del D.lgs 151/2000 prevede che:

In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento [1 anno di vità del bambino], la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”.

Quindi anche in caso di dimissioni volontarie intervenute durante il primo anno di vita del bambino o entro un anno dall’ingresso del minore nella famiglia adottante o affidataria, spetta l’indennità di disoccupazione. Sul punto si vedano anche le Circolari INPS n. 128 del 2 luglio 2000 e n. 143 del 16 luglio 2001.
Si ricorda che per richiedere la Naspi è necessario avere almeno 13 settimane di contributi da lavoro dipendente negli ultimi 4 anni e almeno 30 giornate di lavoro nell’ultimo anno.
Per un approfondimento sulla NASpI si veda questo articolo.

Circolare INPS n. 143 del 16 luglio 2001
Circolari INPS n. 128 del 2 luglio 2000

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