Il comma 1 dell’art. 2 del Decreto Scuola (Decreto 22 del 8 aprile 2020), in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, consente ad una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, di adottare, anche derogando a disposizioni vigenti, misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, in relazione:
a) all’inizio delle lezioni, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell’eventuale necessità di recupero degli apprendimenti nell’ambito dell’attività didattica ordinaria e della conclusione delle procedure di avvio dell’anno scolastico.
In base all’art. 74 del d.lgs. 297/1994, l’anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato. Inoltre, spetta al Ministro dell’istruzione la determinazione, con propria ordinanza, del termine delle attività didattiche e delle lezioni, delle scadenze per le valutazioni periodiche e del calendario delle festività e degli esami. Alle Regioni è delegata invece la determinazione del calendario scolastico.
Nel caso in esame si prevede una procedura derogatoria rispetto a quella vigente, nella misura in cui si prevede l’intesa in Conferenza Stato-Regioni per la determinazione dell’inizio delle lezioni.
b) all’adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro il 20 settembre 2020, nonché di quelli relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse (31 agosto) previsto dall’art. 4, co. 1 e 2, del D.L. 255/2001 (L. 333/2001).
In base all’art. 4, co. 1 e 2, del D.L. 255/2001, le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun anno. Entro lo stesso termine del 31 agosto devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell’attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Decorso il termine del 31 agosto, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.

