fbpx
sabato, Gennaio 25, 2025
HomeArticoliDecreto scuola in Gazzetta Ufficiale: adesso tavolo politico di confronto in merito...

Decreto scuola in Gazzetta Ufficiale: adesso tavolo politico di confronto in merito all’attuazione del Decreto Legge

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il disegno di legge di conversione in legge del c.d. Decreto scuola, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. Il Decreto Legge era stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre e doveva essere convertito in legge entro il 29 dicembre. 

A questo punto sarà avviato l’iter per l’indizione delle procedure previste dal decreto: concorso straordinario e concorso ordinario che dovranno essere banditi contestualmente. I bandi potrebbero uscire nel mese di febbraio, anche se non è da escludere la pubblicazione già a partire dalla fine di gennaio.
Nonostante le dimissioni dell’ormai ex Ministro Fioramenti e il passaggio di consegne al neoministro On. Azzolina, già dopo l’epifania dovrebbe avere avvio un tavolo politico di confronto in merito all’attuazione del Decreto Legge con particolare riferimento alle procedure di reclutamento previste e ai relativi bandi e decreti attuativi. Il confronto terminerà in tempo utile per consentire la pubblicazione dei bandi entro i primi giorni di febbraio.
Vedi il testo pubblicato in Gazzetta.

CONCORSO STRAORDINARIO
Il testo approvato alla Camera prevede l’indizione di una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, riservata a soggetti che hanno svolto – fra gli a.s. 2008/2009 e 2019-2020 – almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali, ovvero sono stati impegnati in progetti regionali di formazione che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione, ovvero del contrasto alla dispersione scolastica.

Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto anche il possesso della relativa specializzazione.

PARTECIPAZIONE CON RISERVA PER CHI RAGGIUNGE LE TRE ANNUALITÀ NEL 2019\2020
I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio unicamente in virtù del servizio svolto nell’a.s. in corso 2019/2020, partecipano con riserva alla procedura. Per la valutazione delle annualità di servizio e, dunque, anche ai fini dello scioglimento della riserva, si applica quanto previsto dall’art. 11, co. 14, della L. 124/1999, che considera svolto per un anno scolastico intero il servizio che ha avuto una durata di almeno 180 giorni o quello prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. In particolare, per i soggetti ammessi con riserva, la stessa è sciolta negativamente ove tali condizioni non siano soddisfatte entro il 30 giugno 2020.

SERVIZIO SVOLTO SU POSTO DI SOSTEGNO
Gli anni di servizio svolti su posti di sostegno in assenza di specializzazione rilevano, ai fini del soddisfacimento del requisito delle 3 annualità di servizio per la partecipazione alla procedura straordinaria “per la classe di concorso”, fermo restando il requisito relativo allo svolgimento di almeno una annualità di servizio nella specifica classe di concorso per la quale si intende concorrere.

DOVE SARÀ BANDITA LA PROCEDURA
La procedura straordinaria è bandita, con uno o più decreti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, (solo) per le regioni, per le classi di concorso e per le tipologie di posto per le quali si prevede che, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, vi saranno posti vacanti e disponibili. Letteralmente, dunque, anche la possibilità di conseguire l’abilitazione all’insegnamento è circoscritta a quelle regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi saranno posti vacanti e disponibili nei prossimi tre anni scolastici.
Benché la procedura straordinaria sarà bandita solo per le regioni, per le classi di concorso e per le tipologie di posto per le quali si prevede che, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, vi saranno posti vacanti e disponibili, si stabilisce sin da subito che, ove occorra, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all’a.s. 2022/2023, fino all’esaurimento della graduatoria.

CONCORSO ORDINARIO E CONCORSO STRAORDINARIO: BANDITI CONTESTUALMENTE
La procedura straordinaria deve essere avviata contestualmente a un concorso ordinario per titoli ed esami, sempre per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria.

POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE SIA PER UNA CLASSE DI CONCORSO SIA PER SOSTEGNO
Ciascun soggetto può partecipare alla procedura straordinaria in un’unica regione sia per il sostegno, sia per una classe di concorso.
Dovrebbe essere chiarito  se per la procedura straordinaria è possibile concorrere per una classe di concorso e per il sostegno per ciascun grado di scuola (es: secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado), fermo restando il possesso dei relativi requisiti di accesso.

POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE SIA AL CONCORSO ORDINARIO CHE A QUELLO STRAORDINARIO
Si specifica, inoltre, che è consentita la partecipazione contestuale alla procedura straordinaria e al concorso ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto.

PARTECIPAZIONE CON RISERVA DEGLI SPECIALIZZANDI
I docenti che stanno frequentando i percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno potranno partecipare con riserva alle procedure ordinarie e straordinarie con riserva a condizione che conseguano il titolo entro il 15 luglio 2020. Viene quindi precisato che la riserva si scioglie positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.
In particolare, l’ammissione con riserva è prevista con riferimento alle procedure da bandire nel 2019 e nel 2020: si tratta del concorso ordinario e della procedura straordinaria per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria da bandire entro il 2019, nonché dei concorsi ordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale docente nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.

COME SI ARTICOLA LA PROCEDURA
La procedura prevede:

  • lo svolgimento di una prova scritta informatizzata, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti le classi di concorso e sulle metodologie didattiche. La prova – che riguarda il programma di esame previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria bandito nel 2016  – si intende superata con un punteggio minimo di 7/10 o equivalente;
  • la formazione (in ogni regione, per ciascuna classe di concorso e per il sostegno) di una graduatoria di vincitori, risultante dal punteggio conseguito nella prova scritta e da quello attribuito alla valutazione dei titoli, nel limite dei posti ante indicato; – l’immissione in ruolo dei vincitori, nel limite dei posti annualmente autorizzati e, conseguentemente, la loro ammissione al percorso annuale di formazione iniziale e prova; 
  • durante il periodo di formazione iniziale e prova, l’acquisizione, con oneri a carico dello Stato, dei 24 CFU/CFA, qualora gli immessi in ruolo non ne siano già in possesso. Ai relativi oneri, pari ad € 4 mln per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell’art. 9; – una prova orale – ad integrazione del periodo di formazione iniziale e prova
  • che precede la valutazione finale di tale periodo prevista dall’art. 13, co. 1, del d.lgs. 59/2017 e si intende superata con un punteggio minimo di 7/10 o equivalente. Resta fermo che, ove la valutazione finale del periodo di formazione iniziale e prova sia positiva, tale periodo assolve all’obbligo dell’anno di prova se il servizio è stato effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche;
  • l’abilitazione dei vincitori all’esercizio della professione docente, per la relativa classe di concorso, all’atto della conferma in ruolo.

MODALITÀ DI IMMISSIONE IN RUOLO
Annualmente (ovviamente, in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto), completata l’immissione in ruolo dei soggetti iscritti nelle GAE e dei soggetti presenti nelle graduatorie dei concorsi del 2016 e del 2018, la quota parte delle facoltà assunzionali destinata alle GAE, non coperta con le stesse, è destinata per il 50% (e fino a concorrenza dei 24.000 posti) alle graduatorie della procedura straordinaria 2019 e per il 50% a quelle del concorso ordinario 2019. L’eventuale posto dispari è destinato alle graduatorie del medesimo concorso ordinario.

VINCOLO QUINQUENNALE E CANCELLAZIONE DALLE GRADUATORIE
Ai candidati confermati in ruolo si applica quanto disposto dall’art. 13, co. 3, del d.lgs. 59/2017, che prevede che, in caso di valutazione positiva del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente:

  • è tenuto a rimanere presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’art. 33, co. 5 o 6, della L. 104/199211, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso;
  • è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale è iscritto.

PROCEDURA STRAORDINARIA PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE
La medesima procedura straordinaria è finalizzata, altresì, a consentire, al ricorrere delle condizioni indicate, il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nello stesso ordine di scuole ai soggetti che hanno svolto, anche cumulativamente, almeno tre annualità di servizio – fra gli a.s. 2008/2009 e 2019-2020 – nelle scuole statali o paritarie, nonché nei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione professionale purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso ordinamentali e nel biennio dell’obbligo scolastico.
Nel Dossier n. 180 del 4 dicembre 20198 si afferma che al riguardo, si deve valutare l’opportunità di specificare se, analogamente a quanto previsto per i soggetti con esperienza svolta presso le scuole statali, è necessario aver prestato servizio presso scuole secondarie paritarie.
Restano fermi gli altri requisiti prescritti dall’art. 5 quindi l’aver svolto almeno, nel periodo considerato, almeno un anno nella specifica classe di concorso e il possesso del titolo di studio richiesto.
I docenti che raggiungono la 3° annualità nell’anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva è sciolta negativamente se, entro il 30/06/2020, non viene raggiunta la validità dell’anno scolastico.

DOCENTI DI RUOLO
docenti di ruolo delle scuole statali possono partecipare alla procedura ai fini abilitanti senza il requisito del servizio specifico con tre anni di servizio nelle scuole statali ed il possesso del titolo di studio. Quindi tale possibilità è preclusa ai docenti con meno di tre anni di servizio nella scuola Statale.

I docenti che raggiungono la 3° annualità nell’anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva è sciolta negativamente se, entro il 30/06/2020, non viene raggiunta la validità dell’anno scolastico.
Si tratta, sostanzialmente, dei docenti di altro ordine o grado di istruzione, ovvero di altra classe di concorso (c.d. “docenti ingabbiati”) che intendano abilitarsi per altro ordine o grado di istruzione, ovvero per altra classe di concorso.

LA PROCEDURA PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE
I docenti suddetti dovranno sostenere una prova scritta computer based con quesiti a risposta multipla su argomenti relativi alle classi di concorso e alle metodologie didattiche.
Si procederà poi alla compilazione di un elenco non graduato di coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo (7/10). Le prove computer base sono superate con la valutazione minima di 7/10. I programmi di esame sono quelli previsti per il concorso ordinario 2016.
I soggetti inseriti in tale elenco non graduato potranno conseguire l’abilitazione purché:

1) un contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato (31/08 o 30/06) presso una istituzione scolastica o educativo del sistema nazionale di istruzione (quindi non solo scuole Statali)
2) conseguano i 24 CFU ove non ne siano già in possesso. Per gli iscritti negli elenchi non graduati ove non ne siano già in possesso, l’onere sarà a carico degli aspiranti.
3) superino la prova orale che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e prova. Detta prova si intende superata con il punteggio minimo di 7/10. A tal fine, il comitato di valutazione è integrato con non meno di due componenti esterni di cui almeno uno Dirigente scolastico.

VINCOLO QUINQUENNALE
Viene innalzato da 3 a 5 anni scolastici di effettivo servizio – per tutti i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato – l’obbligo di permanenza nella scuola di titolarità, a decorrere dall’anno scolastico 2020- 2021, con alcune limitate eccezioni.
Tutti i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato potranno chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria, l’utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso solo dopo 5 anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità. Tale previsione si applica a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020-2021. Rispetto all’attuale normativa, che prevede attualmente un vincolo triennale di permanenza in una provincia, si allunga il periodo di permanenza (non più nella provincia, ma nella scuola di titolarità), da 3 a 5 anni scolastici.

CANCELLAZIONE DA TUTTE LE GRADUATORIE
L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.

Quindi, il superamento del periodo di prova comporta la cancellazione da ogni graduatoria (finalizzata sia alle assunzioni a tempo indeterminato che a tempo determinato) ad eccezione delle graduatorie dei concorsi ordinari diverse da quella di immissione in ruolo.

PROROGA VALIDITÀ GM 2016
Il periodo di validità delle graduatorie di merito e gli elenchi aggiuntivi del concorso del 2016 viene prorogato di un ulteriore anno che si aggiunge alla proroga iniziale di un anno già disposta con la Legge di bilancio 2018.
Con tale provvedimento quindi le graduatorie in questione avranno validità per complessivi cinque turni di nomina, fermo restando il diritto dei vincitori ad essere assunti anche oltre tale periodo. 
Lo scopo del provvedimento non è tanto quello di garantire il diritto all’assunzione dei c.d. “vincitori”, il quale è già garantito anche oltre il periodo di validità della graduatoria come già dispongono gli art. 17 lett. a) del d.lgs 59/2017 (per la scuola secondaria) e l’art. 4 comma 1 quater lett. a) della Legge n. 96 del 9 agosto 2018, nonché la suddetta pronuncia della Corte di Cassazione.
Lo scopo della norma è piuttosto quello di tutelare gli “ex vincitori“, che a seguito dei recenti provvedimenti giudiziari di varia natura, si sono trovati a essere scavalcati da soggetti “non abilitati” che avevano sostenuto le prove suppletive determinando in alcuni casi il declassamento a semplici idonei, con tutti i rischi che tale status comporta. Com’è noto, questi ultimi, diversamente dai vincitori, vantano il diritto allo scorrimento che viene meno al termine del periodo di validità della graduatoria.

INSERIMENTO NELLA FASCIA AGGIUNTIVA CONCORSI STRAORDINARI 2018 PER I VINCITORI\IDONEI CONCORSO 2016
I soggetti inseriti nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi del concorso del 2016 potranno richiedere l’inserimento in una fascia aggiuntiva delle graduatorie dei concorsi straordinari non selettivi banditi nel 2018, anche in regioni diverse da quella della graduatoria o dell’elenco aggiuntivo di origine.
La disciplina attuativa è demandata a un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

CALL VELOCE
A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, per la copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili di personale docente ed educativo che residuano dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo, incluse quelle dei vincitori della procedura straordinaria prevista dal medesimo articolo, si procede, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni o province. Nel caso, però, di procedure concorsuali avviate e non concluse, i relativi posti messi a concorso sono comunque accantonati e resi indisponibili e non possono essere coperti con tale meccanismo.

Il meccanismo è previsto in via generalizzata per ogni ordine e grado di scuola e stabilito a regime. Viene inoltre precisato che si applica anche alle graduatorie ad esaurimento (GAE) e non solo alle procedure concorsuali
Più nello specifico, si stabilisce che gli interessati possono presentare domanda, per ciascuna graduatoria di provenienza (dunque, GAE o graduatorie di merito), per i posti di una o più province di una medesima regione, al fine dell’immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle stesse graduatorie. La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite il sistema informativo del MIUR.
Gli uffici scolastici regionali (USR) dispongono le conseguenti immissioni in ruolo entro il 10 settembre di ogni anno scolastico. I termini e le modalità di presentazione delle istanze, nonché i termini, le modalità e la procedura per le immissioni in ruolo sono demandati ad un decreto del MIUR, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

CONCORSO INSEGNANTI DI RELIGIONE
Viene autorizzato l’avvio di un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica. 
In particolare, si dispone che il MIUR, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), è autorizzato a bandire, entro il 2020, un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevedono vacanti e disponibili negli a.s. dal 2020/2021 al 2022/2023.
Si prevede, inoltre, che una quota non superiore al 50% dei posti può essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano, che abbia svolto almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione (che, come evidenziato nella scheda relativa all’art. 1, co. 1-16, 18-ter, 18-octies e 19, comprende le scuole statali e le scuole paritarie private e degli enti locali). Non è previsto uno specifico arco temporale per la validità delle annualità di servizio.
Nelle more dell’espletamento del concorso, le immissioni in ruolo sono effettuate mediante scorrimento delle graduatorie del concorso bandito nel 2004. Si dispone, così, di fatto, la riapertura delle graduatorie, la cui validità era limitata agli a.s. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007.

GRADUATORIE PROVINCIALI
Viene disposta la costituzione di nuove graduatorie provinciali da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali (31 agosto) e di quelle fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), in subordine alle graduatorie ad esaurimento.
In particolare, al fine di ottimizzare l’attribuzione degli incarichi di supplenza, si prevede che, a decorrere dall’a.s. 2020/2021, per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche si utilizzano, in subordine alle GAE, apposite graduatorie provinciali, distinte per posto e classe di concorso.

GRADUATORIE PROVINCIALI PER POSTI DI SOSTEGNO
Per le supplenze su posto di sostegno è prevista la costituzione di una specifica graduatoria provinciale. 

TERZA FASCIA
Viene differito (dall’a.s. 2019/2020) all’a.s. 2022/2023 il termine a decorrere dal quale possono essere inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto solo soggetti abilitati e reca indirizzi per l’aggiornamento delle stesse per posto comune nella scuola secondaria per il prossimo triennio scolastico.
In particolare, in occasione dell’aggiornamento previsto per l’anno scolastico 2019\2020, l’inserimento nella terza fascia per posto comune sulla scuola secondaria sarà riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella predetta fascia ovvero ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b oppure comma 2, lettera b), del D.lgs 59/2017.
Ora, poiché i commi 1 e 2 dell’articolo 5 prescrivono il possesso dei 24 CFU\CFA ne deriva che i nuovi inserimenti saranno consentiti a condizione che si sia in possesso di tali 24 CFU, requisito invece non prescritto per coloro già precedentemente iscritti.
I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze “indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto” per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo, “sino a 20 istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento”.

Il testo approvato dal Senato
Test selezione TFA 2012
Test selezione TFA 2014

TRACCE CONCORSO 2012

TRACCE CONCORSO 2016
Scarica qui le tracce del concorso 2016


TRACCE CONCORSO 2016 PROVE SUPPLETIVE
Tracce da A001 a A015

Tracce da A016 a A030
Tracce da A031 a A050 
Tracce da A051 a A064
Tracce da B002 a B012
Tracce da B014 a B026

Tracce Sostegno 
Tracce Infanzia-primaria

D.M. 616/2017
Programma Concorso 2012
Programma Concorso 2016

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI PIÙ POPOLARI

ULTIMI ARTICOLI