Nella seduta di oggi venerdì 24 aprile la Camera ha approvato, in via definitiva, il decreto recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, cosiddetto “Cura Italia” (C. 2463). I voti favorevoli sono stati 229, 123 i contrari, 2 gli astenuti.
Il decreto-legge era stato in precedenza esaminato in prima lettura dal Senato a partire dallo scorso 24 marzo e approvato dall’Assemblea il 9 aprile, con la votazione fiduciaria sul maxiemendamento presentato dal Governo, con cui, in particolare, è stato recepito nel testo il contenuto di numerosi emendamenti votati nel corso dell’esame in Commissione.
VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO
L’art. 121 Ter prevede che qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l’anno scolastico 2019/2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
VALIDITÀ DELL’ANNO DI FORMAZIONE E PROVA
Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell’anzianità di servizio ».
MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI LAVORO AGILE E DI ESENZIONE DAL SERVIZIO E DI PROCEDURE CONCORSUALI
Il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente queste limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.
FONDI PER LE PIATTAFORME PER LA DIDATTICA A DISTANZA
Viene incrementato di 85 milioni il Fondo per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale per consentire alle istituzioni scolastiche di:
- dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
- di mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme suddette, nonché per la necessaria connettività di rete;
- formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.
CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO
I genitori lavoratori che hanno figli fino a 12 anni in casa per la chiusura delle scuole potranno ottenere un congedo straordinario fino a 15 giorni, continuato o frazionato, retribuito al 50 per cento dello stipendio (in aggiunta al congedo parentale ordinariamente previsto). Tale retribuzione spetta anche nel caso in cui il congedo parentale venga fruito per figli di età compresa fra i 6 e i 12 anni (in deroga alle normali regole). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Eccezionalmente il congedo potrà essere fruito anche da chi ha figli tra i 12 e i 16 anni sempre per 15 giorni ma senza retribuzione, né riconoscimento di contribuzione figurativa, e con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Non ci sono limiti di età per i genitori con figli disabili.
Le modalità operative per accedere al congedo sono stabilite dall’INPS.
In alternativa si potrà scegliere di ottenere un voucher baby sitter di 600 euro una tantum, erogato mediante il libretto famiglia. Per i medici e gli infermieri il voucher sarà di 1.000 euro. Per queste misure il governo stanzierà 1,261 miliardi di euro.
ESTENSIONE DURATA DEI PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 33 LEGGE 104/1992
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (3 giorni di permessi permesso mensile retribuito per l’assistenza a parente disabile), è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Tale beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 553,5 milioni di euro per l’anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.


