È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Legge “Cura Italia“, approvato dal Consiglio dei Ministri, che prevede una serie di misure economiche per l’emergenza Coronavirus per il potenzialmente del servizio sanitario nazionale e per il sostegno economico delle famiglie, lavoratori e imprese. Sono previsti interventi per complessivi 25 milioni di euro.
Di seguito riportiamo alcune delle principali misure previste che impattano sul mondo della scuola.
CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO
I genitori lavoratori che hanno figli fino a 12 anni in casa per la chiusura delle scuole potranno ottenere un congedo straordinario fino a 15 giorni, continuato o frazionato, retribuito al 50 per cento dello stipendio (in aggiunta al congedo parentale ordinariamente previsto). Tale retribuzione spetta anche nel caso in cui il congedo parentale venga fruito per figli di età compresa fra i 6 e i 12 anni (in deroga alle normali regole). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Eccezionalmente il congedo potrà essere fruito anche da chi ha figli tra i 12 e i 16 anni sempre per 15 giorni ma senza retribuzione, né riconoscimento di contribuzione figurativa, e con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Non ci sono limiti di età per i genitori con figli disabili.
Le modalità operative per accedere al congedo sono stabilite dall’INPS.
In alternativa si potrà scegliere di ottenere un voucher baby sitter di 600 euro una tantum, erogato mediante il libretto famiglia. Per i medici e gli infermieri il voucher sarà di 1.000 euro. Per queste misure il governo stanzierà 1,261 miliardi di euro.
STENSIONE DURATA DEI PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 33 LEGGE 104/1992
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (3 giorni di permessi permesso mensile retribuito per l’assistenza a parente disabile), è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Tale beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 553,5 milioni di euro per l’anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.
FONDI PER LE PIATTAFORME PER LA DIDATTICA A DISTANZA
Viene incrementato di 85 milioni il Fondo per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale per consentire alle istituzioni scolastiche di:
- dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
- di mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme suddette, nonché per la necessaria connettività di rete;
- formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.
Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
FONDI PER LA PULIZIA E L’IGIENE DELLE SCUOLE
Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020.
La disposizione prevede uno stanziamento di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle scuole statali e a quelle paritarie pubbliche di acquistare materiali per la disinfezione dei locali, con particolare riferimento al momento della riapertura dopo la sospensione delle attività didattiche disposta in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19. Lo stanziamento è altresì utile per l’acquisto di gel sanificante e altri materiali per la protezione e l’igiene personale.
PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA IN MATERIA DI DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL
Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza sono ampliati da 68 a 128 giorni.
LAVORO AGILE
Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.
Conseguentemente, le pubbliche amministrazioni:
- limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;
- prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 per quanto riguarda il lavoro agile.
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione.
Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile nella forma semplificata, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
PROCEDURE CONCORSUALI
Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per 60 giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono.
MISURE URGENTI PER LA CONTINUITÀ DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA DELLE UNIVERSITÀ
In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.
MISURE PER FAVORIRE LA CONTINUITÀ OCCUPAZIONALE PER I DOCENTI SUPPLENTI BREVI E SALTUARI
Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti di docenza a tempo determinato, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali.


