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Coronavirus – Decreto scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Scuola contenente misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.

RINVIO AGGIORNAMENTO GRADUATORIE D’ISTITUTO E PROROGA GRADUATORIE ESISTENTI
Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e di costituzione delle graduatorie di istituto sono attuate nell’anno scolastico 2020/2021 per spiegare efficacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022. Conseguentemente, nell’anno scolastico 2020/2021, restano valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, ivi compresi i relativi elenchi aggiuntivi, da compilarsi, per la finestra di inserimento relativa all’anno scolastico 2020/21, entro il 31 agosto 2020, anche per i soggetti in possesso del solo titolo di specializzazione sul sostegno.

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
L’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell’anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022.

PARERE CSPI
A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell’istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere.
Per i provvedimenti già trasmessi, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, a decorrere dalla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA
In relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per l’anno scolastico 2019/2020, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione di cui all’articolo 1, comma 117, della legge citata.

SOSPENSIONE DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE
Per tutto l’anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego di cui all’articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure.

Pertanto, fermo restando che le procedure concorsuali sono attualmente sospese per 60 giorni a decorrere dal 17 di marzo, il Ministero dell’istruzione potrebbe indire i relativi bandi una volta trascorsi 7 giorni dall’entrata in vigore del decreto, qualora entro tale termine il CSPI non dovesse esprimere il relativo parere.
Tale disposizione chiarisce che la sospensione delle procedure concorsuali in presenza prevista a legislazione vigente non ha effetti sulla possibilità del Ministero dell’istruzione di bandire i concorsi per il personale docente ed educativo, nei limiti delle autorizzazioni già concesse, fermo restando che le relative prove non potranno svolgersi se non dopo il termine dell’emergenza epidemiologica.

DIDATTICA A DISTANZA
In corrispondenza della corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.
Si tratta di una disposizione che, per il tempo dell’emergenza epidemiologica, trasferisce in modalità telematica l’attività delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

IN AGGIORNAMENTO

Leggi il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

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