venerdì, Febbraio 7, 2025
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Controlli biometrici: esclusi anche i Dirigenti Scolastici

La  legge  19  giugno  2019,  n.  56 all’art. 2 (misure di contrasto all’assenteismo) aveva previsto che le pubbliche amministrazioni, introducono, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione finanziarie, sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso.

Il comma 4 del medesimo articolo prevede che il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è escluso dall’ambito di applicazione del presente articolo. I dirigenti dei medesimi istituti, scuole e istituzioni sono soggetti ad accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell’accesso.

Lo schema di decreto Legge inviato ai capi ufficio legislativo che sarà sottoposto al vaglio del Consiglio dei Ministri per l’approvazione, previo esame del preconsiglio interviene sul punto in questione andando a modificare il comma 4 nel seguente modo:

II personale degli  istituti scolastici ed educativi di  ogni  ordine e grado, nonché  i dirigenti  scolastici, sono  esclusi dall’ambito di applicazione de! presente articolo”.

Lo schema di decreto dunque prevede l’esclusione dai controlli biometrici per tutto il personale della scuola, ivi compresi i Dirigenti scolastici.

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