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Come si diventa docenti nella scuola secondaria

Per diventare docenti nella scuola secondaria italiana è necessario compiere un percorso di formazione così strutturato:

a) il conseguimento del titolo di accesso all’insegnamento
b) il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento

TITOLO DI ACCESSO ALL’INSEGNAMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA
I titoli di accesso all’insegnamento costituiscono il requisito base per accedere all’insegnamento nella scuola italiana. Per la scuola secondaria di primo e secondo grado i titoli di accesso all’insegnamento permettono l’iscrizione nella terza fascia delle graduatorie d’istituto.

I titoli di accesso per le varie classi di concorso sono quelli previsti dal DPR 19/2016, allegati A e B, così come modificato dal DM 259/2017 e in particolare:

  • Laurea di Vecchio Ordinamento, Laurea Specialistica o Magistrale di Nuovo Ordinamento, Diploma accademico di II livello, Diploma di Conservatorio o di Accademia di Belle Arti Vecchio Ordinamento più gli eventuali CFU\esami richiesti dalla normativa per l’accesso alla specifica classe di concorso ai sensi della Tabella A allegata al DPR 19/2016 così come modificata dal DM 259/2017.
  • Diploma di scuola superiore (per gli insegnamenti tecnico-pratici) ai sensi della Tabella B allegata al DPR 19/2016 così come modificata dal DM 259/2017.

TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO
Il conseguimento dei soli titoli di accesso all’insegnamento consente l’inserimento nelle graduatorie di III fascia di Circolo e d’Istituto, per il conferimento esclusivamente di incarichi di supplenza a tempo determinato. Le graduatorie hanno durata triennale e sono aperte a seguito dell’emanazione di appositi decreti. In base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, non sono attualmente consentiti nuovi inserimenti in III fascia ma i candidati già inseriti potranno solamente aggiornare la propria posizione (inserimento nuovi titoli\servizi e\o cambio della provincia).

A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione“.


TITOLO DI ABILITAZIONE E ISCRIZIONE IN II FASCIA

Il titolo di abilitazione all’insegnamento si consegue al termine di percorsi specificamente finalizzati alla formazione iniziale del personale docente (vedi TFA, PAS, SSIS, ecc.) oppure in seguito al superamento di procedure concorsuali, in base alla normativa di volta in volta in vigore.

La normativa attualmente vigente prevede il conseguimento dell’abilitazione in seguito al superamento con il voto minimo di tutte le prove concorsuali. Tale abilitazione consente l’inserimento nelle graduatorie provinciali di II fascia (oltre ché eventualmente nelle graduatorie di detto concorso). L’abilitazione all’insegnamento è titolo necessario anche per insegnare nelle scuole paritarie. Dalle graduatorie di II fascia si attinge per il conferimento esclusivamente di incarichi di supplenza a tempo determinato.

I 24 CFU
Per la partecipazione ai concorsi, ma non per l’iscrizione nelle graduatorie d’istituto, il d.lgs 59/2017 ha previsto come requisito il possesso di 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) o Accademici (CFA) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Si tratta quindi di quattro diversi settori disciplinari:

  • Antropologia
  • Psicologia
  • Pedagogia
  • Metodologie e tecnologie didattiche

Fermo restando il monte complessivo dei 24 CFU, è necessario garantire comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei suddetti ambiti. Ciò significa che non sarà necessario coprire tutti i quattro ambiti ma è sufficiente coprire solo tre degli ambiti suddetti con almeno 6 CFU ciascuno e purché il monte complessivo sia sempre di 24 CFU.
Ad esempio sarà possibile la seguente distribuzione:

  • Antropologia 6 CFU
  • Psicologia 6 CFU
  • Pedagogia 12 CFU

Oppure ancora:

  • Psicologia 9 CFU
  • Pedagogia 9 CFU
  • Metodologie e tecnologie didattiche 6 CFU

È bene sottolineare che i 24 CFU non costituiscono titolo abilitante e non consentono quindi l’iscrizione nella II fascia delle graduatorie d’istituto. Si tratta, infatti, semplicemente di un ulteriore requisito di partecipazione al concorso.

DPR 19/2016
Tabelle modificate DPR 259/2017
I 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche

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