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Collaborazioni occasionali con ritenuta d’acconto: il docente può svolgerle previa autorizzazione del DS


Lo svolgimento di attività di collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto è compatibile con l’attività del docente nel rispetto dei seguenti criteri:

  • la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico: sono autorizzabili le attività, non comprese nei compiti e doveri di ufficio, esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità non diano luogo ad interferenze con l’impiego;
  • il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
  • la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento;
  • l’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio.

Infatti, la prestazione di carattere occasionale non comporta inosservanza del vincolo di esclusività lavorativa a favore della pubblica amministrazionesempre ché, però, la prestazione occasionale non possa, anche in via astratta, comportare eventuali ipotesi di conflitto di interesse in relazione ai compiti ed alle mansioni del proprio profilo professionale.

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lo svolgimento di collaborazioni occasionali è però soggetta all’autorizzazione del Dirigente Scolastico che deve valutare il rispetto delle condizioni suddette. Lo svolgimento di attività non consentite o senza autorizzazione del Dirigente scolastico è giusta causa di licenziamento.

Il T.A.R. Piemonte ha affermato che l’autorizzazione a collaborazioni o consulenze rese all’esterno dell’amministrazione, in modo occasionale e non confliggente con gli interessi della medesima amministrazione, non può essere negata se non con provvedimento motivato che spieghi perché il dipendente non può svolgere l’incarico, ossia “le ragioni per le quali [l’amministrazione] riteneva che tale attività avrebbe arrecato pregiudizio all’assolvimento dei compiti d’ufficio”.

COMPATIBILITÀ ANCHE IN REGIME DI FULL-TIME

Diversamente da altre tipologie contrattuali, il docente, se autorizzato dal Dirigente Scolastico, potrà svolgere tali attività occasionali anche se a scuola presenta un regime di full time. Non è necessario quindi che il dipendente si trovi a scuola in regime di part-time. Lo svolgimento di attività occasionali è compatibile anche con il lavoro di docente full time, ma va sempre autorizzato dal Dirigente Scolastico. 
 

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