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Chiarimenti su legittimità nel fornire dati dei dipendenti alle organizzazioni sindacali [Nota Ministeriale]

Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con la nota n. 1038 del 12 dicembre 2021, ha fornito chiarimenti in merito alla legittimità di fornire dati personali dei dipendenti alle organizzazioni sindacali sulla base della nota del Garante per la protezione dei dati personali prot.49472 del28/12/20.

A riguardo, l’Autorità Garante precisa, in particolare, che le prerogative sindacali previste dalle disposizioni contenute nei contratti collettivi applicabili per i singoli comparti dell’amministrazione possono essere soddisfatte anche senza far ricorso a dati personali rendendo note solamente informazioni aggregate.

Pertanto, considerato che le istituzioni scolastiche possono trattare i dati personali del personale scolastico se il trattamento è necessario per la gestione del rapporto di lavoro e per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria, da regolamenti o da contratti collettivi, in assenza di una disposizione normativa che soddisfi i requisiti previsti dalla disciplina di protezione dei dati, potranno essere forniti alle organizzazioni sindacali solo dati numerici o aggregati.

A tal fine, l’Autorità chiarisce quindi che il quadro normativo vigente applicabile al c.d. “comparto scuola” non consenta agli Istituti scolastici di comunicare alle organizzazioni sindacali i nominativi dei docenti o di altro personale e le somme liquidate a ciascuno per lo svolgimento di attività finanziate con il c.d. fondo d’istituto.

La finalità di dare evidenza alle organizzazioni sindacali della remunerazione dei progetti finanziati con il fondo d’istituto può essere perseguita rendendo disponibile alle parti sindacali, ad esempio, il solo ammontare complessivo del trattamento accessorio effettivamente distribuito, eventualmente ripartito “per fasce” o “qualifiche”, senza comunicare i nominativi e le somme erogate individualmente a titolo di compenso accessorio.

VEDI LA NOTA DEL MINISTERO E QUELLA DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

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