L’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) ha fornito chiarimento in merito al utilizzo delle risorse per il bonus premiale dei docenti introdotto con la Legge 107/2015.
Sul punto è intervenuto l’art. 40 del CCNL del 19 aprile 2018 che ha istituito il nuovo Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, nel quale sono confluite, tra le altre anche le risorse indicate per il bonus premiale ferma restando la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati all’articolo 22, comma 4, lettera e), punto c4) del presente CCNL”.
La legge n. 160/2019 ha fatto venir meno l’univoca destinazione di tali risorse per la valorizzazione del personale docente.
Le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione“.
È venuta meno quindi l’univoca finalizzazione dei compensi per la valorizzazione al personale docente. Tali risorse sono utilizzate dalla contrattazione integrativa a livello nazionale e, successivamente sulla base delle previsioni nazionali, a livello di istituzione scolastica, in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.
Come rileva l’ANP, tale intervento, però non abroga la previsione della Legge 107/2015. Non elimina, pertanto, il bonus né la competenza del Comitato di valutazione a formulare i criteri di attribuzione del bonus stesso (art. 11 del D.lgs. 297/1994), fermo restando che la determinazione dei compensi deve essere coerente con i criteri generali stabiliti nella contrattazione di istituto.
Secondo l’ARAN, il venir meno della finalizzazione imposta dal legislatore non significa, di per sé, che le parti della contrattazione integrativa non possano riconoscere autonomamente, in tutto o in parte, risorse per valorizzare e premiare l’attività dei docenti.
Tuttavia, tale finalizzazione deve essere definita nel contratto integrativo. Sotto tale profilo, tenuto conto degli ulteriori elementi di valutazione venuti a conoscenza dell’Agenzia (Ipotesi di CCNI sottoscritta il 31 agosto 2020) deve considerarsi che il contratto integrativo dovrà risultare coerente con quanto previsto nel contratto integrativo nazionale definito in sede Ministero dell’Istruzione. A tale proposito, maggiori informazioni possono essere richieste al citato Dicastero.