Sono socio di un’azienda agricola a conduzione familiare. Posso assumere incarichi di insegnamento in regime di full time o part time?
RISPOSTA
Secondo la circolare 6/97 della Funzione Pubblica, la partecipazione dei dipendenti pubblici in società agricole a conduzione familiare è configurabile come incompatibile solo nel caso in cui venga svolta in modo prevalente e, quindi, presenti i caratteri di stabilità e ripetitività. Nella circolare si afferma, infatti, che:
la partecipazione in società agricole a conduzione familiare, situazione molto diffusa in molte realtà territoriali, rientra tra le attività compatibili solo se l’impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l’anno“.
Per la nozione di prevalenza è necessario fare riferimento all’art. 12 della legge di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee n. 153 del 9 maggio 1975. Secondo tale normativa “la qualifica di imprenditore agricolo principale va riconosciuta a chi dedichi all’attività agricola almeno 2/3 del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dall’attività medesima almeno i 2/3 del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale”.
Nel caso in cui sussistano i presupposti della prevalenza, l’esercizio di tale attività è consentita solo previa trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.
In ogni caso è sempre richiesta l’autorizzazione dell’amministrazione competente, anche qualora l’attività in questione rimanga nei limiti dell’occasionalità.
Il giudice amministrativo, nel richiamare un parere espresso dal Dipartimento della funzione pubblica, ha evidenziato nello specifico che, in relazione all’esercizio di attività agricole, l’apertura della partita IVA di per sé non è un elemento che rende incompatibile il suo esercizio, purché la stessa comporti un impegno modesto e non abituale o continuato durante l’anno (T.A.R. Basilicata, Potenza, sentenza 195/2003).