Ai sensi dell’art. 29 del CCNL comparto scuola, le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
DOCENTI IN REGIME DI PART-TIME O CON ORARIO RIDOTTO RISPETTO ALL’ORARIO OBBLIGATORIO
La questione relativa alla partecipazione alle attività collegiati dei docenti in regime di part-time o con orario ridotto rispetto all’orario obbligatorio rappresenta una delle questioni più controverse in quanto non espressamente regolamentate. Infatti, non esiste una normativa di riferimento che disciplini la questione il ché lascia spazio a interpretazioni differenti.
A rigore è necessario distinguere fra:
- Attività collegiali per le quali la normativa non prevede alcuna distinzione fra docenti con orario “pieno” e docenti con orario ridotto o part-time.
- Partecipazione ai consigli di classe, per i quali invece la normativa prevede una proporzione rispetto alle ore di lavoro.
IL REGIME DI PART-TIME – O.M. 446 DEL 22 luglio 1997 E SUCCESSIVI INTERVENTI
L’istituto del part-time è stato introdotto nel comparto scuola con il CCNL 1995. L’art. 7 comma 7 dell’O.M. 446/1997, prevedeva che in “prima applicazione” le ore relative alle attività funzionali all’insegnamento previste dall’attuale art. 29 comma 3 lettera b) (i Consigli di classe) sono determinate in misura proporzionale all’orario di insegnamento mentre restano fermi gli altri obblighi di lavoro e quindi anche il monte ore previsto per le attività collegiali. Pertanto anche il docente in regime di part-time partecipa alle attività collegiali fino a 40 ore, alla stregua dei docenti con orario pieno. La riduzione proporzionale delle ore avviene solamente per quanto riguarda la partecipazione ai consigli di classe.
Senonché oggi, la norma di riferimento fondamentale è il D. Lgs 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, attuazione della Direttiva Comunitaria 97/81/CE, che si applica ai rapporti di lavoro di tutte le amministrazioni pubbliche. Il decreto recepisce i principi generali della Direttiva europea: quello di non discriminazione, col divieto di qualsiasi trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno, e quello di proporzionalità.
Purtroppo, finora però nella Scuola non c’è stata una applicazione uniforme, né il Ministero si è preoccupato di dare un indirizzo unitario. Sull’annosa questione si è espresso con chiarezza l’USR Veneto in una Nota del 13 dicembre 2010, a firma dell’allora direttore generale Dott.ssa Carmela Palumbo, oggi a capo della Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione.
La Nota dell’USR Veneto riconosce il principio di proporzionalità:
si ritiene che la quantità di debito orario cui è tenuto il docente part time dovrà essere determinata in misura proporzionale all’orario stabilito”.
Ciò sia con riferimento alle attività sia del Collegio sia dei Consigli di classe. Pertanto dovranno essere adottate dalle Istituzioni scolastiche soluzioni organizzative che consentano al docente part-time di partecipare a quelle attività collegiali valutate indispensabili. Quanto sopra in coerenza con la ratio della norma che presuppone una stretta correlazione tra monte di insegnamento e partecipazione alle attività a carattere collegiale previste dall’art. 28 del CCNL 2007. Anche la sentenza n. 322 del 08/02/2008 del Tribunale di Ferrara assume il principio di proporzionalità nella quantificazione delle attività di carattere collegiale (collegi docenti, dipartimenti, riunioni disciplinari, ecc.).
In conclusione, per quanto riguarda i docenti in regime di part-time, benché manchi un chiarimento univoco da parte del ministero, sembra pacifico che la partecipazione a tutte le attività collegiali debba essere determinata in proporzione all’orario di lavoro.
DOCENTI CON SPEZZONE ORARIO
Diverso è il caso del docente con spezzone orario, cioè del docente in servizio su un numero di ore inferiore rispetto all’orario pieno (es. docente che ha accettato una supplenza su 6\7\8\9 ore). In questo caso manca del tutto un qualche riferimento normativo da prendere in considerazione. Non trova infatti applicazione, almeno da un punto di vista strettamente normativo, né la riduzione oraria prevista per i consigli di classe né tanto meno quella prevista per le altre attività collegiali.
Tuttavia, la questione potrebbe essere oggetto della contrattazione d’istituto, anzi è opportuno che lo sia. A volte la contrattazione d’istituto o il Dirigente Scolastico prevedono l’assimilazione di chi ha uno spezzone rispetto a chi si trova in regime di part-time con la conseguente riduzione proporzionale delle ore previste per le attività collegiali e i consigli di classe.
Si badi però che si tratta di un’interpretazione analogica che assimila lo spezzone orario al regime di part-time che non trova alcun fondamento normativo né alcun chiarimento ufficiale.
CCNL 2007 comparto scuola
O.M. 446 del 22 luglio 1997
Nota USR Veneto in una Nota del 13 dicembre 2010