fbpx
sabato, Dicembre 7, 2024
HomeArticoliAttività alternative alla Religione Cattolica: i docenti devono essere scelti fra quelli...

Attività alternative alla Religione Cattolica: i docenti devono essere scelti fra quelli che non insegnano nelle classi degli alunni interessati

Nel rispetto della libertà di coscienza degli studenti e della responsabilità educativa genitoriale, è possibile scegliere – all’atto della prima iscrizione ad uno dei corsi di studio – se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
La Circolare Ministeriale n. 41 del 15 luglio 2014 (Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l’a.s. 2014/15), ha ribadito l’obbligatorietà dell’insegnamento dell’ora alternativa agli alunni interessati, aspetto confermato anche dalla giurisprudenza. In altri termini, lo studente che non intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, ha la facoltà di avvalersi o meno di insegnamenti facoltativi, ma questi ultimi devono essere offerti obbligatoriamente per “rendere effettiva la scelta compiuta dallo studente”. 

PER CHI NON SI AVVALE DELL’IRC: LE QUATTRO OPZIONI
L’istituzione scolastica è tenuta ad offrire agli studenti che non si avvalgono dell’IRC quattro possibili opzioni di attività alternativa:

  • attività didattiche e formative
  • attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente
  • libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per il secondo ciclo d’istruzione)
  • non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica

La scelta dell’attività alternativa impegna lo studente per tutto l’anno scolastico al quale si riferisce e non può essere modificata. Solo nel caso, sempre più raro, in cui le richieste di attività didattiche alternative siano diversificate, sembra ragionevole che la scuola riduca la sua offerta a un numero limitato di opportunità praticabili e che pertanto sia possibile a chi non ha visto soddisfatta la propria richiesta modificare l’opzione.
Gli alunni che scelgono di frequentare le attività alternative possono essere accorpati per classi sia parallele sia verticali (CM 302/86).
La scelta dell’uscita da scuola non è subordinata alla collocazione oraria delle lezioni, in quanto l’uscita può avvenire anche nelle ore intermedie con relativo rientro a scuola per seguire le altre ore di lezione. Né si può pretendere da parte dei non avvalentisi una collocazione oraria preferenziale nelle ore terminali di lezione.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Ai fini della copertura delle relative ore i Dirigenti scolastici devono osservare le disposizioni vigenti, che di seguito si riassumono:

a) prioritariamente devono attribuire le ore di attività alternative ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente nei confronti di quelli che hanno l’obbligo di completare l’orario di cattedra. Si precisa che non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna, completare l’orario nella prima scuola con ore di attività alternative.

b) Nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), i Dirigenti scolastici devono conferire le ore alternative alla Religione Cattolica come ore eccedenti l’orario di cattedra fino al limite massimo di 6 ore. Come previsto dal comma 4 dell’articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448, l’assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l’orario di cattedra ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità. L’invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative come ore eccedenti deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio, ad eccezione dei docenti di Religione cattolica, per ovvie ragioni di opportunità. L’invito ad effettuare le attività alternative come ore eccedenti non potrà inoltre essere rivolto ai docenti di Scuola dell’infanzia e ai docenti di Scuola primaria in servizio per orario di cattedra, in applicazione di una recente pronuncia della Corte dei Conti secondo cui ai citati docenti non possono essere attribuite ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
Nei provvedimenti di individuazione dei destinatari di ore eccedenti, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver potuto affidare tali ore a docenti di ruolo in soprannumero o tenuti al completamento di orario.

c) Qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato prioritariamente con supplenti già in servizio per orario inferiore a cattedra, ai fini del completamento dell’orario, e quindi stipulare contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti inclusi nelle graduatorie d’istituto. I contratti a tempo determinato con aspiranti inclusi nelle graduatorie d’istituto dovranno essere conferiti in via provvisoria, fino all’avente diritto, in attesa della definitiva approvazione di dette graduatorie per l’a.s.2016/17 a conclusione degli aggiornamenti in corso.

Le ore di attività alternative non dovranno essere attribuite a insegnanti di Religione Cattolica. La  circolare 316/87 afferma inoltre che tali docenti debbono essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola, atteso che così viene assicurato, per gli alunni avvalentisi e per quelli non avvalentisi, il rispetto del principio della “par condicio”.

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI PIÙ POPOLARI

ULTIMI ARTICOLI