L’annuale circolare per le supplenze 2019\2020 prevede che:
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento,pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario già associate in fase di organico di fatto non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento”.
Gli spezzoni orario, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non sono stati accorpati in cattedre dell’organico di fatto e quindi non utilizzate per assegnazioni provvisorie, non rientrano tra le disponibilità provinciali assegnate dalle graduatorie ad esaurimento e rimangono nella competenza dell’istituzione scolastica.
La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie”.
Tali spezzoni devono essere assegnati secondo il seguente ordine:
- prioritariamente ai docenti già in servizio nella scuola, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, dando precedenza al personale a tempo determinato con orario inferiore alla cattedra completa avente titolo al completamento.
- successivamente al personale con orario completo e, in particolare ai docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio presso la scuola, fino al limite massimo di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario obbligatorio.
- poi al personale con contratto a tempo determinato in servizio presso la scuola, sempre fino al limite massimo delle 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario obbligatorio. Qualora tali ore siano assegnate al personale assunto a tempo determinato bisogna necessariamente intendere che ci si riferisce SOLO ai docenti che per l’anno scolastico di riferimento sono in servizio ALMENO fino al termine delle attività didattiche (30/6). Sono esclusi i docenti a tempo determinato con contratto fino al termine delle lezioni o con supplenza temporanea.
- Solo in via residuale, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile attribuire al personale già in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvederanno alla convocazione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie d’istituto.
GLI SPEZZONI DISPONIBILI AL DIURNO POSSONO ESSERE ASSEGNATI ANCHE AI DOCENTI TITOLARI DI CORSO SERALE (E VICEVERSA)
Come è noto, i corsi diurni e i corsi serali sono contraddistinti da distinti codici meccanografici tant’è che nelle operazioni di mobilità chi intende chiedere il trasferimento dal corso serale a quello diurno (o viceversa) dovrà presentare apposita istanza di mobilità.
Ci si chiede quindi se il docente titolare al corso diurno possa o meno richiedere l’assegnazione di spezzoni disponibili al corso serale (e viceversa). Secondo l’Associazione Nazionale Presidi Piemonte tale possibilità si ritiene legittima a fronte della manifestazione di personale disponibilità da parte dei docenti in questione.