È stato approvato alla Camera il disegno di “Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” (c.d. Milleproroghe), che deve essere convertito in legge entro il 29 febbraio 2020.
Dopo l’esame in Commissione, nel pomeriggio del 17 febbraio il decreto era approvato in aula per la discussione e oggi è arrivata l’approvazione. Il provvedimento dovrà essere approvato adesso dal Senato dove, visti i tempi strettissimi per la conversione in legge, non saranno apportate ulteriori modifiche pena la decadenza dell’intero provvedimento.
TERMINE DI EMANAZIONE DEI BANDI DEL CONCORSO ORDINARIO E CONCORSO STRAORDINARIO
Il concorso straordinario, il concorso ordinario, la procedura straordinaria per il conseguimento dell’abilitazione nella scuola secondaria, previsti dall’art. 1 comma 1 del decreto legge 126/19 devono essere banditi entro il 30 aprile 2020. Infatti, viene introdotto l’art. 7 comma 10-quaterdecies che modifica l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sostituendo le parole “entro il 2019” con le seguenti: “entro il 30 aprile 2020”.
Va sottolineato come si tratti di termini massimi. Le prime due procedure (concorso straordinario e concorso ordinario) dovrebbero infatti vedere la luce molto prima dato che le bozze dei bandi sono state già inviate al CSPI affinché questo possa esprimere il parere obbligatorio ma non vincolante previsto dalla Legge.
Al riguardo, il 5 febbraio 2020, rispondendo nell’Assemblea della Camera all’interrogazione a risposta immediata 3-01281, il Ministro dell’istruzione ha fatto presente che il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha già all’esame lo schema di decreto che individua i requisiti di ammissione alle procedure concorsuali ordinarie, disciplina l’articolazione dei contenuti delle prove e riporta, tra l’altro, i programmi d’esame, nonché la tabella dei titoli valutabili.
PROGRAMMA DI STUDIO DEL CONCORSO STRAORDINARIO
Diversamente da quanto indicato del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il decreto Milleproroghe prevede che la prova scritta relativa al concorso straordinario della scuola secondaria e alla procedura finalizzata all’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria riguarderà lo stesso programma di esame previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami e non più quello del concorso per titoli ed esami del 2016.
INCREMENTO DELL’ORGANICO E RIDUZIONE DEGLI ALUNNI PER CLASSE IN PRESENZA DI UN ALUNNO DISABILE
L’organico del personale docente di cui all’articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, in misura corrispondente a una maggiore spesa di personale pari a 6,387 milioni di euro per l’anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l’anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
Tale incremento è finalizzato a migliorare la qualificazione dei servizi scolastici, a ridurre il sovraffollamento nelle classi e a favorire l’inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità grave. I posti saranno ripartiti tra le regioni sulla base dei seguenti parametri:
- ripartizione delle risorse tra le regioni tenuto conto del numero di classi con un numero di iscritti superiore a 22 unità, ridotte a 20 unità in presenza di un alunno o studente con disabilità grave certificata;
- monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, con riguardo agli apprendimenti, all’inclusione e alla permanenza scolastica.
COMMISSIONE NAZIONALE DI ESPERTI
Il comma 10-duodecies dell’articolo 1 del Milleproroghe interviene sulla disciplina attuativa delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento dei docenti della scuola secondaria, stabilendo che con decreto del Ministro dell’istruzione è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle (sole) prove scritte (e non più delle “tracce delle prove di esame”) e delle relative griglie di valutazione.
In particolare, a ciò si procederà con un decreto del Ministro dell’istruzione distinto rispetto a quello che deve definire, tra l’altro, i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, i programmi, le prove concorsuali, i punteggi attribuibili alle medesime prove e i criteri di valutazione delle stesse.
Il testo con le modifiche apportate in commissione
Programma classi di concorso e seconda prova scritta concorso ordinario
Programma da studiare per posto di sostegno


