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Abrogato il limite di 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibile

IL LIMITE DEI 36 MESI INTRODOTTO DALLA LEGGE 107/2015
Il comma 131 dell’articolo 1 della legge 107 prevede che:

A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi”.

Com’è noto, questo comma ha introdotto il contestato limite dei 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili, in base al quale, superata tale soglia, i docenti non possono più stipulare supplenze annuali su posti vacanti e disponibili, fermo restando la possibilità di avere incarichi su altre tipologie di supplenze. Il conteggio dei 36 mesi di servizio decorre a partire dall’anno scolastico 2016\2017 quindi non rilevano eventuali supplenze prestate antecedentemente. Inoltre, come specificato dalla norma, si considerano solamente le supplenze su posto vacante e disponibile (31 agosto) mentre non rilevano le supplenze su posti non vacanti ma di fatto disponibili (30 giugno). 

DECRETO DIGNITÀ
Il comma 131 della Legge 107/2015 è stato abrogato dal Decreto Legge 12 luglio 2018 (c.d. Decreto Dignità) convertito in legge n. 96 del 9 agosto 2018. Di conseguenza non è più in vigore il limite dei 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili. 

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