Si è svolto oggi il primo incontro coordinato dal Ministrero dell'Istruzione sul tavolo tematico del reclutamento a cui hanno partecipato le varie organizzazioni sindacali.
Tutte le organizzazioni sindacali hanno chiesto de
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Da parte del Ministero solo l’impegno a lavorare a una proposta che ci verrà presentata a breve. Partito...
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Si è svolto oggi il primo incontro coordinato dal Ministrero dell'Istruzione sul tavolo tematico del reclutamento a cui hanno partecipato le varie organizzazioni sindacali.
Tutte le organizzazioni sindacali hanno chiesto de
BASILICATA
CAMPANIA
EMILIA – ROMAGNA
Parma – Piacenza –Parma elenco aggiornato al 25-02 –
LIGURIA
Savona infanzia – Savona I grado –
LOMBARDIA
Lecco – aggiornamento 23 marzo Lecco – Bergamo – Varese –Mantova –
MOLISE
Isernia – Campobasso –
PIEMONTE
Torino –
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
Palermo – Ragusa – ragusa 22 marzo – Trapani– Siracusa – Messina –
TOSCANA
Grosseto –
VENETO
Rovigo – Rovigo 1 aprile – Padova –
Al fine di rendere le procedure previste per la formazione e il reclutamento del personale docente più rispondenti ai bisogni ef fettivi delle istituzioni scolastiche e di assicurare percorsi formativi omogenei e tali da consentire il più proficuo avviamento alla professione docente.
Di seguito vediamo i punti salienti.
CONCORSO ORDINARIO
La prova orale consiste nell’esposizione di una lezione su una delle discipline comprese nella classe di concorso e in un colloquio che ha l’obiettivo di approfondire il grado delle conoscenze e delle competenze del candidato, di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, nonché il possesso di abilità informatiche di base. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano.
La prova aggiuntiva per i candidati a posti di sostegno è scritta, è sostenuta dopo il superamento della prova scritta disciplinare e ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze di base de candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l’inclusione scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento della prova aggiuntiva è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno ».
I vincitori del concorso su posto comune sono tenuti a frequentare, esclusivamente nella regione in cui hanno sostenuto le prove concorsuali o, nel caso di concorsi banditi su base interregionale, nella regione scelta come sede di destinazione in caso di inclusione nella graduatoria di merito, il corso di specializzazione per l’insegnamento secondario e a conseguire al termine il relativo diploma di specializzazione. Il corso è istituito, in convenzione con l’Ufficio scolastico regionale, da università o istituzioni AFAM o loro consorzi ed è organizzato, anche in forma inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle scuole. Il corso richiede la frequenza obbligatoria, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando »;
I vincitori del concorso su posto di sostegno sono tenuti a frequentare, esclusivamente nella regione in cui hanno sostenuto le prove concorsuali o, nel caso di concorsi banditi su base interregionale, nella regione scelta come sede di destinazione in caso di inclusione nella graduatoria di merito, il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica e a conseguire al termine il relativo diploma di specializzazione. Il corso è istituito, in convenzione con l’Ufficio scolastico regionale, da università o istituzioni AFAM o loro consorzi ed è organizzato, anche in forma interistituzionale, con il coinvolgimento diretto delle scuole. Il corso prevede la frequenza obbligatoria, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando »;
I corsi di specializzazione, di cui ai commi 1 e 3, si concludono con un esame finale che tiene conto dei risultati conseguiti in tutte le attività formative e di tirocinio e che comporta il conseguimento del diploma di specializzazione e l’immissione dei ruoli del personale docente della scuola secondaria con decorrenza dall’anno scolastico successivo nella medesima regione in cui il vincitore del concorso ha completato il per- corso di specializzazione o per la quale ha, comunque, partecipato nella fase selettiva. Il periodo di prova è svolto e valutato secondo le disposizioni vigenti »;
1. L’anno del percorso di formazione e tirocinio è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti e si conclude con una valutazione finale. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finali, incluse l’osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale. L’anno di formazione e tirocinio è ripetibile e, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all’articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n.
PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE
Il possesso del diploma di specializzazione nella classe di concorso «costituisce requisito prioritario per l’insegnamento in tutte le scuole ed istituzioni del sistema pubblico di istruzione e formazione, conseguentemente risulta titolo» utile nelle scuole secondarie paritarie, per insegnare su posto comune, con contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato e assolve al requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g) della legge 10 marzo 2000, n. 62.
Nelle scuole secondarie paritarie, possono insegnare su posto comune anche coloro che sono iscritti al relativo corso di specializzazione, per non più di tre anni dall'immatricolazione al corso.
Possono iscriversi ai percorsi di specializzazione, «tenuti in anni alterni rispetto ai medesimi corsi riservati ai vincitori dei concorsi ordinari» nell'ordine di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito dalle università interessate, i soggetti in possesso dei requisiti di accesso relativamente alla classe di concorso per cui intendono conseguire la specializzazione. È considerato titolo prioritario per l'ammissione al corso di specializzazione essere titolare di contratti di docenza per almeno nove ore settimanali nella scuola secondaria sulla classe di concorso interessata, ed esserlo stati per almeno tre anni, presso una scuola statale o paritaria, purchè detti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
Fermi restando i limiti derivanti dall'offerta formativa delle università e delle istituzioni AFAM, l'iscrizione ai percorsi di specializzazione avviene nell'ambito di contingenti autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determinati sulla base del fabbisogno delle scuole statali e paritarie e tenuto conto della disponibilità di personale gia' abilitato all'insegnamento o specializzato.
IN PRIMA APPLICAZIONE (PAS)
In sede di prima applicazione della presente disposizione e nelle more dell’espletamento dei concorsi ordinari, sono istituiti nelle università e nelle istituzioni AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria.
I suddetti corsi sono riservati, senza l’espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l’accesso a corsi di specializzazione all’insegnamento nella scuola secondaria.
I percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto o nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e siano in possesso, oltre che dell’idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU/CFA previsti dal presente decreto.
Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, determina, con proprio provvedimento, la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l’esperienza lavorativa specifica e il merito.
POSTI DI SOSTEGNO
Possono iscriversi al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nell'ordine di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito dalle università interessate, i soggetti in possesso dei requisiti di accesso.
È considerato titolo prioritario per l'ammissione al corso di specializzazione essere titolare di contratti di docenza su posti di sostegno per almeno nove ore settimanali nella scuola secondaria, ed esserlo stati per almeno tre anni, presso una scuola statale o paritaria, purchè detti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
PRIMA APPLICAZIONE PER I POSTI DI SOSTEGNO
In sede di prima applicazione della presente disposizione, il corso di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l’espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l’accesso ai corsi di specializzazione per l’insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, determina, con proprio provvedimento, la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l’esperienza lavorativa specifica e il merito.
FASE TRANSITORIA
Con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto a decorrere da febbraio 2021, viene bandita una procedura concorsuale riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di titolo abilitante all’insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.
La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattico-metodologica.
Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta l’ammissione diretta ad un percorso costituito da un unico anno disciplinato di formazione. Il superamento del citato percorso e la conseguente nomina in ruolo comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto. Ciascuna graduatoria di merito regionale è soppressa al suo esaurimento.
La tabella di valuta zione dei titoli, cui è assegnato il 40 per cento del punteggio totale attribuibile, tiene in debito conto il servizio prestato e, tra i titoli valutabili, è altresì valorizzato il supe ramento di tutte le prove di precedenti con corsi a cattedra dello stesso o di altro grado di istruzione »
PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE PRECARIO DELLA SCUOLA
Terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo, in forza dell’inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o dell’inserimento nelle graduatorie ad esau rimento ed esaurite le operazioni della c.d. chiamata veloce, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell’istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di orga nico rimasti disponibili, ai soggetti di se guito indicati:
I docenti di cui alle lettere b) e d) sono tenuti a frequentare, durante l’anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguono il titolo di abilitazione. Il mancato consegui mento dell’abilitazione comporta la rescis sione unilaterale del contratto a tempo inde terminato.
I docenti di cui alle lettere c) e d) sono inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche.
PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE PRECARIO DELLA SCUOLA PER POSTI DI SOSTEGNO
Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell’inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ed esaurite le operazioni della c.d. chiamata veloce, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell’istruzione procedono, stante la particolare situa zione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul re siduo dei posti di organico rimasti disponi bili, ai soggetti di seguito indicati:
Vedi l'elenco di tutte le scuole Statali e paritarie d'Italia e i relativi indirizzi email
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